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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24623/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o, in subordine, di sostituzione della misura degli arresti domiciliari, applicata in relazione ai delitti indicati agli artt. 318 e 321 cod. pen. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.), sostenendo che il pericolo di reiterazione era venuto meno in quanto aveva cessato la carica di amministratore e legale rappresentante della società DB Med s.r.l., fattore ritenuto dalla difesa determinante per l'impossibilità di reiterare le condotte illecite; inoltre deduceva che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato l'adeguatezza della misura e non aveva giustificato il rigetto della richiesta di sostituzione con una misura meno afflittiva. Il ricorso era articolato in due motivi e richiamava le regole di sintesi previste dall'art. 173 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di una dichiarazione di rinuncia depositata dai difensori per PEC, accompagnata da procura speciale, dovuta all'intervenuta sostituzione della misura degli arresti domiciliari con il divieto di svolgere qualsiasi attività professionale, in forma imprenditoriale, autonoma o subordinata, relativa al commercio di presidi medico-sanitari. Per tale motivo non è stato esaminato nel merito il vizio di motivazione lamentato. La Corte ha altresì disposto che, essendo la carenza di interesse sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, non si applicano la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), richiamando precedenti giurisprudenziali che confermano che l'assenza di interesse sopravvenuta esclude la soccombenza anche in senso virtuale.

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen.

    Norma richiamata per individuare il tipo di delitto contestato; la sentenza non entra nel merito della qualificazione della condotta, ma si limita a indicare che gli arresti domiciliari erano stati applicati per delitti previsti da tale disposizione

  • art. 321 cod. pen.

    Ulteriore disposizione penale richiamata quale titolo di accusa; come per l'art. 318, la decisione non valuta il merito penale ma le implicazioni cautelari correlate ai reati richiamati

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma relativa ai motivi di riesame e alle esigenze cautelari; la difesa invocava la violazione di questa disposizione sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconsiderare l'attualità del pericolo di reiterazione

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Regola di sintesi degli atti di impugnazione; la Corte segnala che i motivi del ricorso sono stati sintetizzati nei limiti di questa norma

  • art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità per carenza di interesse; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile dopo la sopravvenuta sostituzione della misura cautelare che ha reso inutile la domanda di revoca/sostituzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'eventuale sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso l'applicazione della sanzione in presenza di carenza di interesse sopravvenuta

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017)

    Precedenti utilizzati per affermare il principio che la carenza di interesse sopravvenuta esclude la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria, in quanto non sussiste soccombenza anche in senso virtuale

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso, gli interessi concreti che ne giustificano la decisione vengono meno (ad es. perché la misura cautelare viene modificata o sostituita), il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
  • La rinuncia o la dichiarazione di abbandono del ricorso da parte del difensore determina l'inammissibilità dell'impugnazione quando elimina il pregiudizio che il ricorso mirava a rimuovere
  • Quando la carenza di interesse è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, il giudice solitamente non impone le spese né sanzioni a carico del ricorrente, poiché non sussiste una vera e propria soccombenza
  • Per contestare efficacemente l'esigenza cautelare di 'pericolo di reiterazione' è utile dimostrare la perdita dei presupposti fattuali che avrebbero consentito la reiterazione (ad es. cessazione della funzione, perdita di accesso a risorse/ruoli rilevanti), ma tali circostanze devono emergere prima o comunque non essere rese inutili da atti sopravvenuti
  • I giudici valutano il pericolo di reiterazione anche in base alla gravità dei fatti e alle conoscenze/competenze dell'imputato che potrebbero agevolare la commissione di nuovi reati; la semplice dichiarazione di dimissioni può non essere considerata sufficiente se permangono possibilità concrete di contatto o influenza

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