Sentenza del 09/03/2022 n. 80 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Contributi di bonifica - Oneri reali - Perimetro di contribuenza - Appartenenza - Presunzione benefici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la legittimità della cartella esattoriale per difetto di motivazione e per l'assenza di un concreto vantaggio a favore dei terreni; in appello inoltre lamentava che il giudice di primo grado non avrebbe valutato adeguatamente la valenza probatoria del piano di classificazione consortile e che l'onere probatorio gravante sull'ente non sarebbe stato assolto
La decisione
l'appello è stato rigettato: il giudice ha ritenuto che la cartella contenesse gli elementi essenziali e che il piano di classificazione e le visure catastali consortili, regolarmente pubblicati e non impugnati, dimostrassero la legittimità del calcolo del contributo. È stata richiamata la presunzione che i terreni ricadenti nel perimetro di contribuenza abbiano ricevuto benefici, spettando al proprietario provarne la mancanza. È stata altresì dichiarata applicabile la prescrizione ordinaria decennale; infine le spese di giudizio sono state compensate
Norme richiamate
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, art. 21
i contributi di bonifica costituiscono oneri reali dovuti dal proprietario del fondo al tempo dell'esazione
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, art. 10
il perimetro di contribuenza deve essere reso pubblico mediante trascrizione; tuttavia non è richiesto che singoli immobili siano trascritti per essere assoggettati al tributo
L.R. Basilicata n. 1/2017, art. 34, comma 5
disciplina la successione e la competenza territoriale del nuovo consorzio rispetto ai precedenti, rendendo vincolanti gli atti di perimetrazione e classificazione
Codice Civile, art. 2946
termine ordinario di prescrizione decennale
applicato alla materia dei contributi consortili in assenza di normativa speciale derogatoria
Codice Civile, art. 2948, n. 4
non ritenuto applicabile nel caso in esame per le ragioni esposte dal giudice in tema di tributi consortili
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. sez. 1 n. 23815/2015; Cass. sez. 6-5 ord. n. 24356/2016; Cass. n. 7175/2011 etc.)
richiamata per affermare la presunzione di beneficio derivante dalle opere consortili e l'inversione dell'onere della prova a carico del proprietario che contesta il beneficio
Massime di principio
- I contributi di bonifica sono oneri reali e gravano sul proprietario al tempo dell'esazione se il fondo ricade nel perimetro di contribuenza.
- Esiste una presunzione legale che i terreni compresi nel perimetro abbiano ricevuto benefici concreti o potenziali dalle opere consortili; spetta al proprietario fornire prova contraria.
- La pubblicazione degli atti consortili (ad es. Piano di classificazione sul BUR) e la successiva approvazione rendono tali atti vincolanti se non sono stati impugnati; non è necessaria la trascrizione di ogni singolo immobile per l'assoggettamento al contributo.
- Per le opere di difesa idraulica il beneficio si considera intrinseco e specifico, e quindi anche se il proprietario non usa direttamente l'opera il vantaggio è comunque presunto.
- Il contribuente che contesta il tributo deve produrre elementi probatori specifici e circostanziati per superare la presunzione di beneficio; mere dichiarazioni di non intenzione ad usufruire non sono sufficienti.
- In assenza di disciplina speciale, ai contributi consortili si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), salvo diversa disposizione normativa espressa.
- In caso di interventi parziali di sgravio, resta comunque possibile contestare le partite residue; tuttavia l'onere probatorio rimane a carico del proprietario.
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