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Sentenza

Sentenza del 09/03/2022 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Riscossione delle imposte - Agente della riscossione - Onere prova - Titolo esecutivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la cartella eccependo: nullità della pretesa per vizi nella notifica e nei presupposti (richiami agli artt.26 DPR 602/73, 60 DPR 600/73, 137 e ss. c.p.c.), nullità del ruolo per difetto/invalidità della sottoscrizione (art.12 co.4 DPR 602/73 e art.21‑sexies L.241/90), omessa comunicazione delle comunicazioni di irregolarità e mancato contraddittorio endoprocedimentale, e in generale inesistenza della pretesa tributaria; inoltre ha dedotto violazione dell'onere della prova (art.2697 c.c.) chiedendo l'annullamento di ruolo e cartella.

La decisione

Appello rigettato. Il Collegio ha ritenuto che l'Agente della riscossione doveva dimostrare la validità del titolo esecutivo (ruolo regolarmente iscritto e reso esecutivo e la regolarità degli atti pre‑esecutivi, come la cartella), non l'esistenza sostanziale del credito. Una volta fornita tale prova (estratto di ruolo/cartella risultante dall'ente impositore), si inverte l'onere probatorio per presunzione legale e spetta al contribuente provare l'inesistenza del credito; la ricorrente non ha prodotto documenti (es. Modello Unico 2014) né altro elemento probatorio idoneo, né ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio. Pertanto la pretesa è stata considerata sufficientemente fondata e l'appello è stato respinto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 49)

    L'azione dell'Agente della riscossione si fonda sul ruolo esattoriale che costituisce titolo esecutivo; ai fini dell'esecuzione è sufficiente dimostrare la validità del ruolo reso esecutivo, non l'esistenza sostanziale del credito.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 12, co.4)

    L'eccezione riferita a vizi formali del ruolo (es. sottoscrizione) va provata dal ricorrente: il semplice rilievo non è idoneo a invalidare il ruolo quando l'estratto/ruolo sia prodotto dall'ente impositore.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600 (art. 60)

    Norma richiamata dalla ricorrente per vizi nelle comunicazioni; il Collegio non ha ritenuto che tali deduzioni, non provate, incidessero sulla validità del titolo esecutivo prodotto dall'ente.

  • Codice Civile (art. 2697)

    Principio generale dell'onere della prova: chi afferma deve provare. Tuttavia, il giudice ha richiamato che, quando è prodotto il titolo esecutivo, operano presunzioni che possono spostare l'onere probatorio sul contribuente.

  • Codice Civile (artt. 2727 e 2728)

    Presunzioni legali e relative: la produzione del 'fatto base' (iscrizione a ruolo e cartella) crea presunzioni che dispensano l'esecutore da ulteriori prove e comportano, nei limiti di legge, l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • Codice di procedura civile (art. 137 e ss.)

    Richiami relativi alla nullità per difetto di notifica; il Giudice ha ritenuto che le eccezioni non documentate non siano sufficienti a dimostrare la nullità del processo esecutivo quando il titolo è stato regolarmente prodotto.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 21‑octies / 21‑sexies citate dalla parte)

    La ricorrente ha invocato norme sul procedimento amministrativo e sulla firma; il Collegio ha ritenuto che tali eccezioni non incidessero sulla valida produzione del ruolo come titolo esecutivo, salvo prova contraria offerta dal contribuente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 39)

    Norma procedurale sulla sospensione; il provvedimento di sospensione è stato esaminato nel corso dell'istruttoria e ha avuto rilievo processuale ma non ha modificato l'esito dato che il contribuente non ha fornito prove dell'inesistenza del credito.

Massime di principio

  • Quando l'Agente della riscossione agisce su base di ruolo reso esecutivo, il suo onere probatorio è limitato alla dimostrazione della regolarità del titolo esecutivo (iscrizione a ruolo, trasmissione dall'ente impositore, regolarità della cartella e degli atti pre‑esecutivi).
  • La produzione dell'estratto di ruolo/cartella opera come 'fatto base' che genera presunzioni legali, con conseguente possibile inversione dell'onere della prova: tocca al contribuente provare l'inesistenza del credito o i vizi che annullano il ruolo.
  • Le eccezioni formali del contribuente (mancata sottoscrizione del ruolo, vizi di notifica, omissioni procedimentali) devono essere documentate; mere affermazioni non sono sufficienti a far cadere il titolo esecutivo.
  • Il contribuente, se vuole contestare efficacemente la pretesa, dovrebbe depositare documentazione probatoria (es. Modello Unico, ricevute di pagamento, comunicazioni dell'ente) e ottemperare a eventuali ordini di integrazione del contraddittorio.
  • L'azione del giudice è di tipo dispositivo: le parti devono delineare il contenuto del processo; il giudice non può ampliare d'ufficio il tema probatorio oltre quanto dedotto dalle parti.
  • Per contestare la validità di ruolo/cartella conviene agire tempestivamente e con prove concrete (es. dimostrare inesistenza del debito, errori nel controllo automatico), eventualmente chiedendo specifiche verifiche o produzione documentale dall'ente impositore.
  • In presenza di titolo esecutivo regolare, l'azione di riscossione è legittima e il giudice tende a respingere l'opposizione salvo prova contraria robusta da parte del contribuente.

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