Sentenza del 09/03/2022 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Riscossione delle imposte - Agente della riscossione - Onere prova - Titolo esecutivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la cartella eccependo: nullità della pretesa per vizi nella notifica e nei presupposti (richiami agli artt.26 DPR 602/73, 60 DPR 600/73, 137 e ss. c.p.c.), nullità del ruolo per difetto/invalidità della sottoscrizione (art.12 co.4 DPR 602/73 e art.21‑sexies L.241/90), omessa comunicazione delle comunicazioni di irregolarità e mancato contraddittorio endoprocedimentale, e in generale inesistenza della pretesa tributaria; inoltre ha dedotto violazione dell'onere della prova (art.2697 c.c.) chiedendo l'annullamento di ruolo e cartella.
La decisione
Appello rigettato. Il Collegio ha ritenuto che l'Agente della riscossione doveva dimostrare la validità del titolo esecutivo (ruolo regolarmente iscritto e reso esecutivo e la regolarità degli atti pre‑esecutivi, come la cartella), non l'esistenza sostanziale del credito. Una volta fornita tale prova (estratto di ruolo/cartella risultante dall'ente impositore), si inverte l'onere probatorio per presunzione legale e spetta al contribuente provare l'inesistenza del credito; la ricorrente non ha prodotto documenti (es. Modello Unico 2014) né altro elemento probatorio idoneo, né ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio. Pertanto la pretesa è stata considerata sufficientemente fondata e l'appello è stato respinto. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 49)
L'azione dell'Agente della riscossione si fonda sul ruolo esattoriale che costituisce titolo esecutivo; ai fini dell'esecuzione è sufficiente dimostrare la validità del ruolo reso esecutivo, non l'esistenza sostanziale del credito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 12, co.4)
L'eccezione riferita a vizi formali del ruolo (es. sottoscrizione) va provata dal ricorrente: il semplice rilievo non è idoneo a invalidare il ruolo quando l'estratto/ruolo sia prodotto dall'ente impositore.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600 (art. 60)
Norma richiamata dalla ricorrente per vizi nelle comunicazioni; il Collegio non ha ritenuto che tali deduzioni, non provate, incidessero sulla validità del titolo esecutivo prodotto dall'ente.
Codice Civile (art. 2697)
Principio generale dell'onere della prova: chi afferma deve provare. Tuttavia, il giudice ha richiamato che, quando è prodotto il titolo esecutivo, operano presunzioni che possono spostare l'onere probatorio sul contribuente.
Codice Civile (artt. 2727 e 2728)
Presunzioni legali e relative: la produzione del 'fatto base' (iscrizione a ruolo e cartella) crea presunzioni che dispensano l'esecutore da ulteriori prove e comportano, nei limiti di legge, l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Codice di procedura civile (art. 137 e ss.)
Richiami relativi alla nullità per difetto di notifica; il Giudice ha ritenuto che le eccezioni non documentate non siano sufficienti a dimostrare la nullità del processo esecutivo quando il titolo è stato regolarmente prodotto.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 21‑octies / 21‑sexies citate dalla parte)
La ricorrente ha invocato norme sul procedimento amministrativo e sulla firma; il Collegio ha ritenuto che tali eccezioni non incidessero sulla valida produzione del ruolo come titolo esecutivo, salvo prova contraria offerta dal contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 39)
Norma procedurale sulla sospensione; il provvedimento di sospensione è stato esaminato nel corso dell'istruttoria e ha avuto rilievo processuale ma non ha modificato l'esito dato che il contribuente non ha fornito prove dell'inesistenza del credito.
Massime di principio
- Quando l'Agente della riscossione agisce su base di ruolo reso esecutivo, il suo onere probatorio è limitato alla dimostrazione della regolarità del titolo esecutivo (iscrizione a ruolo, trasmissione dall'ente impositore, regolarità della cartella e degli atti pre‑esecutivi).
- La produzione dell'estratto di ruolo/cartella opera come 'fatto base' che genera presunzioni legali, con conseguente possibile inversione dell'onere della prova: tocca al contribuente provare l'inesistenza del credito o i vizi che annullano il ruolo.
- Le eccezioni formali del contribuente (mancata sottoscrizione del ruolo, vizi di notifica, omissioni procedimentali) devono essere documentate; mere affermazioni non sono sufficienti a far cadere il titolo esecutivo.
- Il contribuente, se vuole contestare efficacemente la pretesa, dovrebbe depositare documentazione probatoria (es. Modello Unico, ricevute di pagamento, comunicazioni dell'ente) e ottemperare a eventuali ordini di integrazione del contraddittorio.
- L'azione del giudice è di tipo dispositivo: le parti devono delineare il contenuto del processo; il giudice non può ampliare d'ufficio il tema probatorio oltre quanto dedotto dalle parti.
- Per contestare la validità di ruolo/cartella conviene agire tempestivamente e con prove concrete (es. dimostrare inesistenza del debito, errori nel controllo automatico), eventualmente chiedendo specifiche verifiche o produzione documentale dall'ente impositore.
- In presenza di titolo esecutivo regolare, l'azione di riscossione è legittima e il giudice tende a respingere l'opposizione salvo prova contraria robusta da parte del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mar 2022Sentenza del 09/03/2022 n. 80 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 mar 2022Sentenza del 09/03/2022 n. 81 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 mar 2022Sentenza del 09/03/2022 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 mar 2022Sentenza del 09/03/2022 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 mar 2022Sentenza del 09/03/2022 n. 156 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 8 mar 2022Sentenza del 08/03/2022 n. 7514 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →