Sentenza del 09/03/2022 n. 81 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Imposta registro - Assegnazione casa coniuge - Acquisto altro immobile - Agevolazione "prima casa" - Insussistenza diritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente, proprietario di un'abitazione a Venosa, dopo la separazione giudiziale consensualmente definita, aveva assegnato l'uso della casa coniugale all'ex coniuge cui era affidata la figlia minore. Nel 2013 acquistava un altro immobile nello stesso comune e chiedeva le agevolazioni "prima casa" dichiarando di non possedere diritti reali su altra abitazione nello stesso comune. L'Ufficio emetteva avviso di liquidazione per decadenza dal beneficio e recupero di imposte, sanzioni e interessi. Il contribuente ricorreva e la CTP accoglieva; l'Ufficio proponeva appello sostenendo che l'assegnazione dell'uso non aveva trasferito la proprietà e quindi il contribuente risultava titolare di diritto reale su altra abitazione, con conseguente perdita dell'agevolazione; inoltre la causa di forza maggiore invocata dal contribuente non era configurabile.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio. Ha ritenuto che l'assegnazione dell'uso al coniuge non costituisca alienazione della proprietà: il contribuente manteneva il diritto di proprietà sull'immobile assegnato in uso, condizione che esclude la possibilità di beneficiare dell'agevolazione "prima casa" per l'acquisto nello stesso comune. Ha altresì rilevato che la dichiarazione in atto era mendace e che la causa di forza maggiore non sussisteva (anche per il significativo arco temporale trascorso). Conseguentemente è stato confermato l'avviso di liquidazione. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986 n. 131 - Tariffa, parte prima, nota II-bis, art. 1
nota II-bis art. 1 Tariffa, parte prima, TUR - DPR 131/86
Per usufruire dell'agevolazione "prima casa" il soggetto non deve risultare titolare, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; la presenza di uno solo di tali diritti preclude il beneficio.
Cassazione civile, sentenza n. 3753/2014
Cass. n. 3753 del 18.02.14
L'assegnazione dell'uso della casa coniugale al coniuge non equivale ad alienazione e non fa perdere il diritto di proprietà del titolare; si tratta di una modalità di utilizzazione finalizzata alla migliore sistemazione dei rapporti fra coniugi e alla tutela del minore.
Massime di principio
- L'assegnazione dell'uso della casa coniugale al coniuge in sede di separazione non estingue il diritto di proprietà: il titolare resta proprietario e quindi, se l'immobile è nello stesso comune, perde il diritto all'agevolazione "prima casa" per un ulteriore acquisto nello stesso comune.
- Per ottenere le agevolazioni "prima casa" è necessario non essere titolari (anche con il coniuge) di diritti reali su altra abitazione nello stesso comune; la mera impossibilità materiale di usare l'immobile (per via dell'assegnazione in uso) non vale a modificare questa condizione.
- Le dichiarazioni rese in atto di compravendita sono vincolanti: se risultano mendaci l'ufficio può revocare le agevolazioni e recuperare imposte, sanzioni e interessi.
- La causa di forza maggiore invocata per giustificare l'acquisto di nuova casa (es. separazione) è difficilmente riconosciuta quando l'evento era prevedibile o la temporalità tra evento e acquisto è lunga; la sua configurabilità richiede imprevedibilità e inevitabilità.
- Se si intende conservare il diritto alle agevolazioni pur avendo ceduto l'uso della casa coniugale, l'unica soluzione sicura è trasferire la proprietà (vendita/atto tra vivi) o acquistare in un comune diverso, altrimenti è probabile la perdita del beneficio.
- In fase di separazione con figli minori è comune l'assegnazione in uso della casa familiare alla madre: chi mantiene la titolarità formale deve considerare l'impatto fiscale sui futuri acquisti e sulle agevolazioni.
- Prima di richiedere agevolazioni fiscali è consigliabile verificare lo stato giuridico degli immobili (titolarità dei diritti reali) e, in caso di dubbi, regolarizzare la situazione o produrre la documentazione che dimostri l'assenza dei diritti ostativi.
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