Sentenza del 09/03/2022 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Accertamento tributario - Contraddittorio endoprocedimentale - Obbligo - Accessi, ispezioni e verifiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa anno 2009 determinato sulla base della dichiarazione e delle indagini bancarie (versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati; applicazione di percentuale sui prelevamenti; riclassificazione di spese per pubblicità per €12.000 ritenute non inerenti). La contribuente impugnava sostenendo: mancato contraddittorio endoprocedimentale e mancata redazione del verbale di chiusura della verifica (art.12 L.212/2000), accertamento induttivo illegittimo ex art.39 DPR 600/73 senza presupposti, violazione del principio dell'onere della prova (art.2697 c.c.), travisamento dei fatti e insussistenza dell'antieconomicità e dell'irrealtà delle spese (rapporti con società riconducibile a familiare).
La decisione
Sia la CTP che la Commissione Tributaria Regionale hanno rigettato il ricorso/appello della contribuente. I giudici hanno ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio, che ha agito mediante controllo in ufficio sulla documentazione prodotta su invito e sulla documentazione bancaria acquisita ex art.32 DPR 600/1973; non si è trattato di accesso/ispezione nei locali, dunque non operavano le garanzie speciali di cui all'art.12 L.212/2000. L'accertamento è stato effettuato con metodo analitico partendo dall'utile di bilancio e aggiungendo maggiori ricavi, senza dichiarare inattendibile la contabilità complessiva (quindi non individuato un accertamento induttivo illegittimo). Le giustificazioni della contribuente non hanno superato i rilievi relativi alla commistione movimenti personale/impresa sul conto unico e all'antieconomicità e possibile effettività non dimostrata delle spese di pubblicità emesse da società riconducibile a un familiare. Appello respinto; spese del grado compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 12, comma 7
Le garanzie speciali (contraddittorio endoprocedimentale con verbalizzazione, ecc.) si applicano esclusivamente agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali dove si esercita l'attività d'impresa o professionale; non operano per i controlli svolti in ufficio sulla documentazione prodotta su invito e su atti acquisiti telematicamente/bancari.
DPR 29 settembre 1973, n. 600 - art. 32
Consente all'Amministrazione di acquisire documentazione bancaria e di invitare il contribuente a produrre documenti; l'ufficio ha legittimamente operato un controllo in ufficio sulla base di tali documenti, con possibilità di svolgere contraddittorio sulla documentazione acquisita.
DPR 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39, comma 2
Norma sull'accertamento induttivo: può essere applicata solo quando sussistono i presupposti (gravi irregolarità contabili e inattendibilità della contabilità). Nel caso esaminato non si è proceduto con accertamento induttivo, poiché il reddito è stato determinato partendo dall'utile di bilancio e integrando analiticamente maggiori componenti positivi.
Codice Civile - art. 2697
Onere della prova: la contribuente non ha fornito prove dirette o idonee giustificazioni per ogni singola movimentazione contestata; l'Amministrazione ha pertanto ritenuto legittimo il recupero a tassazione.
Massime di principio
- Le garanzie di cui all'art.12 L.212/2000 (contraddittorio endoprocedimentale con verbalizzazione) si applicano solo per accessi, ispezioni o verifiche svolte nei locali dell'attività, non per controlli svolti in ufficio su documentazione acquisita su invito o tramite acquisizione bancaria.
- Un controllo 'in ufficio' basato su documentazione prodotta dal contribuente e su estratti bancari ex art.32 DPR 600/1973 non richiede necessariamente la redazione del verbale di chiusura previsto per le verifiche in sede.
- Per essere legittimo un accertamento induttivo ex art.39 DPR 600/1973 è necessario che l'Amministrazione ritenga inattendibile la contabilità nel suo complesso per gravi irregolarità; se invece si parte dall'utile contabile e si aggiungono componenti analitici, non si è in presenza di un accertamento induttivo pur se si determinano maggiori ricavi.
- La commistione di movimenti personali e aziendali su un unico conto corrente può rendere possibile per l'Amministrazione la ricostruzione analitica di componenti positivi non giustificati; il contribuente ha l'onere di dimostrare la riferibilità non imponibile o giustificata di ciascuna movimentazione.
- Le spese fatturate da soggetti riconducibili al familiare del contribuente o da società che non presentano dichiarazioni richiedono adeguata documentazione che ne provi l'effettività e l'inerenza; l'assenza o la produzione tardiva di documenti sostanziali può indebolire la giustificazione della spesa.
- È importante produrre giustificativi e contratti già nella fase amministrativa e nei termini richiesti: documenti prodotti tardivamente in giudizio possono risultare inefficaci se non giustificata la mancata produzione precedente.
- Se l'Amministrazione ha attivato inviti a produrre chiarimenti e fasi di accertamento con adesione, il diritto di difesa è generalmente considerato rispettato anche in assenza della verbalizzazione prevista per le verifiche in sede.
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