Sentenza del 09/03/2022 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Imposte sui redditi - Accertamento - Conti correnti - Prelevamenti e versamenti - Presunzione reddito - Lavoratori autonomi - Professionisti intellettuali - Inoperatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposta sui redditi e IVA per l'anno 2006: l'Ufficio aveva riclassificato come reddito professionale versamenti e prelevamenti su conti correnti non annotati contabilmente e aveva contestato compensi non fatturati e mancati versamenti IVA; l'Amministrazione sosteneva inoltre la non prova delle anticipazioni effettuate in nome e per conto dei clienti e l'inidoneità delle dichiarazioni sostitutive fornite dal contribuente.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha annullato l'avviso di accertamento. Motivazioni principali: la riassunzione è stata ritenuta tempestiva (termine annuale applicabile al giudizio pendente alla data di entrata in vigore della novazione), il contribuente aveva prodotto il documento riepilogativo e le prove richieste per qualificare alcune somme come rimborsi anticipati in nome e per conto del cliente (l'Amministrazione non ha dimostrato la duplicazione delle spese), le dichiarazioni sostitutive rese da terzi sono ammissibili nel processo tributario come elementi indiziari e, soprattutto, la presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/73 (imputazione ai ricavi di versamenti/prelevamenti non annotati) non è applicabile ai lavoratori autonomi/professionisti intellettuali alla luce della pronuncia costituzionale n.228/2014 e della giurisprudenza di legittimità, pertanto non poteva sorreggere l'accertamento.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 32
La presunzione che versamenti e prelevamenti non annotati siano imputabili ai ricavi si applica, secondo la decisione, ai soli imprenditori; non può essere automaticamente estesa ai professionisti a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.228/2014 e dell'interpretazione della Cassazione.
Legge 311/2004 art. 1, comma 402
art. 1, comma 402 L. 30/12/2004 n. 311
La modifica legislativa che aveva equiparato, ai fini della presunzione, attività d'impresa e professionale è stata resa inefficace dalla Corte Costituzionale (n.228/2014); perciò non è più sostenibile l'equiparazione per gli anni rilevanti nel caso.
Corte Costituzionale sent. n. 228/2014
Ha inciso sull'operatività della modifica normativa di L. 311/2004, determinando l'impossibilità di applicare la presunzione bancaria degli imprenditori anche ai professionisti.
Cassazione (Sez. 5) sent. n. 23041/2015
Ha confermato il principio che la presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/73 si riferisce ai soli imprenditori e non ai lavoratori autonomi/professionisti.
D.Lgs. 546/1992 art. 63
Disciplina la riassunzione dopo rinvio della Cassazione: la norma prevede termini perentori per la riassunzione; la novella che ha ridotto il termine a sei mesi è applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l'1.1.2016; per i giudizi pendenti alla predetta data resta applicabile il termine annuale.
DPR 633/1972 art. 5, n. 3
Per qualificare anticipazioni come rimborsi in nome e per conto del cliente è necessario che la documentazione sia intestata al cliente; l'Amministrazione deve provare l'eventuale duplicazione della spesa se contesta la natura di rimborso.
D.Lgs. 546/1992 art. 7
Pur essendo vietata la prova testimoniale nel processo tributario, le dichiarazioni sostitutive rese da terzi in sede extraprocessuale sono ammissibili come elementi indiziari e possono concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice.
Massime di principio
- La presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/73 (versamenti/prelevamenti bancari non annotati come reddito) deve essere applicata con cautela e, secondo l'orientamento, è riferibile agli imprenditori e non automaticamente ai professionisti/lavoratori autonomi dopo la sentenza CC n.228/2014.
- Per i professionisti, gli accrediti o prelevamenti bancari non giustificati non possono di per sé costituire prova piena di reddito: l'Amministrazione ha l'onere di fornire ulteriori elementi probatori.
- Le anticipazioni o rimborsi spese in nome e per conto del cliente richiedono documentazione intestata al cliente; se l'Ufficio contesta la natura di rimborso deve dimostrare la duplicazione delle spese.
- Le dichiarazioni sostitutive rese da terzi sono ammissibili nel processo tributario come elementi indiziari ma non costituiscono prova piena; possono concorrere a formare il convincimento del giudice se corroborate da altri elementi.
- Su questioni procedurali (es. termini di riassunzione dopo rinvio della Cassazione) occorre verificare la data di instaurazione/pendenza del giudizio rispetto alle modifiche normative: per i giudizi pendenti al 31.12.2015 può trovare applicazione il termine annuale.
- In accertamenti bancari il principio è: maggiore onere probatorio a carico dell'Amministrazione quando si tratta di professionisti; non è sufficiente la sola correlazione tra movimenti bancari e redditi professionali.
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