Sentenza del 09/03/2022 n. 156 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Il difetto di rappresentanza processuale è sempre sanabile con il deposito di una nuova procura - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del preavviso di ricorso per dichiarazione di fallimento e ingiunzione di pagamento del 10/10/2019 (notificato 29/10/2019). La società contestava di non aver ricevuto le cartelle di pagamento prodromiche al preavviso e denunciava la prescrizione del credito; inoltre deduceva la nullità della costituzione in giudizio della Soget per procura ad litem generica e priva di riferimento al singolo processo.
La decisione
L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata. La Corte ha ritenuto che la procura, pur inizialmente generica, risultasse riferibile al giudizio dal contesto e dal modo di deposito e che il difetto di rappresentanza sia sanabile con il deposito di una nuova procura più dettagliata, come avvenuto. La costituzione generica è stata considerata ammissibile poiché il processo tributario non richiede una difesa specifica e il difensore può proporre eccezioni fino a dieci giorni prima dell'udienza. Sul punto dell'impugnabilità, il preavviso è stato ritenuto non impugnabile salvo che l'atto contenga un reale contenuto precettivo, mancante nel caso di specie. Quanto alla notifica degli atti prodromici e agli atti interruttivi della prescrizione, la corte ha stabilito che la loro esistenza e regolarità non possono essere contestate nei confronti del concessionario della riscossione ma andavano impugnate nei confronti dell'Amministrazione finanziaria o dell'ente impositore. Spese di lite a carico dell'appellante, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19 D.Lgs. 546/1992
Gli atti impugnabili in sede tributaria sono quelli indicati dall'art.19; il preavviso non rientra tra gli atti elencati e pertanto non è impugnabile se privo di contenuto precettivo.
Giurisprudenza di legittimità
Ha ammesso l'impugnazione di atti esecutivi come il preavviso solo quando tali atti hanno un reale contenuto precettivo; in mancanza di tale contenuto l'impugnazione non è fondata.
Principio di sanabilità del difetto di rappresentanza processuale
Il difetto di rappresentanza è sanabile con il successivo deposito di una procura idonea a riferirsi al giudizio; la costituzione anche con procura generica può essere convalidata dal deposito successivo di una procura più dettagliata.
Massime di principio
- La procura ad litem inizialmente generica non determina automaticamente la nullità della costituzione: il difetto di rappresentanza è sanabile mediante il successivo deposito di una procura dettagliata che consenta di riferire l'incarico al processo.
- Un preavviso di riscossione non è di per sé impugnabile in sede tributaria se non contiene un comando o un contenuto precettivo concreto; solo atti con reale efficacia prescrittiva o precettiva possono essere impugnati anche se non espressamente elencati dalle norme.
- Le contestazioni sulla regolarità delle notifiche degli atti prodromici e sugli atti interruttivi della prescrizione devono essere esperite verso l'Amministrazione finanziaria o l'ente impositore (soggetti legittimati a dimostrare la regolarità delle notifiche), non necessariamente contro il concessionario della riscossione.
- Nel processo tributario non esiste obbligo di difesa ‘specifica’; il difensore può introdurre eccezioni e difese fino ai termini previsti (anche sino a dieci giorni prima dell'udienza), salvo diverse previsioni procedurali.
- In contestazioni relative a notifiche e prescrizione, occorre curare la prova della regolarità della notifica: l'onere probatorio grava sui soggetti che intendono dimostrare l'irregolarità o la correttezza delle notifiche a seconda della posizione processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mar 2022Sentenza del 09/03/2022 n. 80 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 mar 2022Sentenza del 09/03/2022 n. 81 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 mar 2022Sentenza del 09/03/2022 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 mar 2022Sentenza del 09/03/2022 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 mar 2022Sentenza del 09/03/2022 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 8 mar 2022Sentenza del 08/03/2022 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Oristano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →