Cassazione Penale, Ordinanza n. 32001/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 21 marzo 2025 con un ricorso nell'interesse dell'imputato, ai sensi degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., chiedendo l'applicazione della continuazione tra due sentenze relative a due coltivazioni illecite di marijuana, commesse a distanza di alcuni anni. La censura era unica e deduceva asserite carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso mirava in realtà a un riesame nel merito della posizione del condannato, riproponendo doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza una specifica critica delle ragioni poste a fondamento del provvedimento. Ha inoltre osservato che le tesi difensive si ponevano in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata in tema di vincolo della continuazione.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato come base normativa per la richiesta di applicazione della continuazione tra più reati commessi con medesimo disegno criminoso.
art. 671 c.p.p.
Richiamato quale strumento processuale per ottenere l'applicazione in executivis della disciplina della continuazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia di continuazione non può risolversi in una mera richiesta di riesame del merito della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- È inammissibile la doglianza che si limiti a riprodurre censure già disattese senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
- L'applicazione del vincolo della continuazione richiede una verifica coerente con le emergenze processuali e con i criteri giurisprudenziali consolidati; non è sufficiente prospettare ricostruzioni ermeneutiche incompatibili con gli accertamenti di fatto già compiuti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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