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Sentenza

Sentenza n. 259/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 578/2025.

Giustizia amministrativa202505842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato le spese di lite in Euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta simbolica e incongrua rispetto ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, delle modifiche introdotte dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, dell’art. 13 della legge n. 247/2012 e dell’art. 24 della legge n. 794/1942, sostenendo l’inderogabilità dei minimi tariffari e chiedendo la liquidazione di Euro 1.189,00. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 2233 c.c., per l’irrisorietà del compenso; degli artt. 111 Cost., 26 c.p.a. e 91 c.p.c., per la lesione del decoro professionale e dell’effettività della tutela; dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, per l’assenza dei presupposti di compensazione delle spese; dell’art. 47 CDFUE e dell’art. 6, par. 1, CEDU, per la compromissione del diritto a un ricorso effettivo e all’accesso al giudice; nonché il difetto assoluto di motivazione della liquidazione, fondata sul solo carattere seriale e sulla natura della controversia. Il giudizio di primo grado riguardava l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Savona che aveva imposto all’Amministrazione il rilascio della carta docente anche per gli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato, in conformità alla decisione della Corte di giustizia del 18 maggio 2022.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha chiarito che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non esiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, sicché i parametri del D.M. n. 55/2014 costituiscono criteri di riferimento e possono essere derogati dal giudice, purché la liquidazione sia motivata, soprattutto quando si discosti sensibilmente dai valori medi. Resta fermo il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR aveva richiamato il criterio della soccombenza e il carattere seriale della controversia senza spiegare le ragioni della liquidazione di soli Euro 500,00 né operare una motivata compensazione parziale. La serialità della controversia non giustificava la riduzione e poteva, al contrario, evidenziare la responsabilità dell’Amministrazione per avere mantenuto una condotta già riconosciuta illegittima. Considerata anche la manifesta incongruità dell’importo rispetto ai parametri e l’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, il Collegio ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa, determinando le spese del primo grado in Euro 1.189,00 oltre oneri di legge. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in Euro 1.000,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 247/2012

    i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia … si applicano … in caso di liquidazione giudiziale dei compensi

    I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, ma non reintroducono l’inderogabilità dei minimi tariffari abrogata dalla legge.

  • art. 24 l. 794/1942

    gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili

    La previsione relativa all’inderogabilità dei minimi tariffari apparteneva al previgente sistema delle tariffe professionali e non è più applicabile dopo la loro abrogazione.

  • art. 4 D.M. 55/2014

    tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento

    Il giudice deve considerare i parametri generali e i valori tabellari, potendo discostarsene entro i limiti previsti e dovendo motivare gli scostamenti apprezzabili.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione

    Costituisce il limite sostanziale alla liquidazione giudiziale: non possono essere riconosciute somme simboliche o manifestamente non conformi al decoro professionale.

  • art. 26 c.p.a.

    Regola la condanna alle spese nel processo amministrativo, secondo i criteri applicabili alla soccombenza e alle circostanze del caso concreto.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata alle spese; la decisione sulle spese deve essere coerente con l’esito del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede i presupposti previsti dalla legge e non può essere desunta automaticamente dalla serialità o dalla semplicità della controversia.

  • art. 24 Cost.

    L’inadeguata liquidazione delle spese può incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale quando renda irrisorio il ristoro dei costi necessari per agire in giudizio.

  • art. 113 Cost.

    La tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione deve essere effettiva.

  • art. 47 CDFUE

    garantire il rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

    L’effettività del ricorso può essere compromessa da una liquidazione delle spese manifestamente incongrua e non motivata.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Il diritto a un equo processo e all’accesso al tribunale rileva anche rispetto alla concreta possibilità di ottenere il rimborso delle spese necessarie per la tutela giurisdizionale.

  • art. 9 d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, eliminando il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, costituiscono criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi, ma non comportano l’inderogabilità legale dei minimi tariffari.
  • Il giudice amministrativo può discostarsi dai valori medi dei parametri ministeriali nella liquidazione delle spese, ma, in caso di scostamento apprezzabile, deve indicare in modo concreto i criteri e le circostanze che lo giustificano.
  • L’art. 2233, comma 2, c.c. impedisce al giudice di liquidare somme meramente simboliche o manifestamente non conformi all’importanza dell’attività svolta e al decoro della professione forense.
  • La serialità o la natura semplice della controversia non giustificano, di per sé, la compensazione delle spese né una liquidazione immotivatamente incongrua; quando l’amministrazione persista nel negare una posizione già riconosciuta in sede giurisdizionale, tali circostanze possono aggravare la valutazione della sua soccombenza.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella necessaria per un ristoro concreto e non irrisorio, se priva di adeguata motivazione, può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale garantito dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea e dalla CEDU.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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