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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15215/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento e da due atti di irrogazione di sanzioni notificati nel 2012 a una società importatrice in relazione a importazioni del 2006 di accessori per tubi da saldare provenienti formalmente da una società taiwanese. L'amministrazione contestava l'origine effettiva delle merci, ritenendole in realtà provenienti dalla Cina e quindi soggette a dazio antidumping; la contribuente impugnava gli atti eccependo, in via preliminare, la tardività dell'azione accertatrice e, nel merito, l'illegittimità dell'utilizzo dell'art. 303 TUID perché l'origine delle merci non sarebbe stata elemento idoneo a fondare l'accertamento, oltre a negare la sussistenza di un comportamento fraudolento. La CTR accoglieva la sola eccezione di tardività. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre la contribuente resisteva con controricorso. Nella fase successiva la contribuente rappresentava di aver presentato istanza di definizione agevolata ex art. 5, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, con impegno a rinunciare al giudizio; la Corte richiedeva aggiornamenti e documentazione sul pagamento delle rate. Dalla documentazione risultava una richiesta di definizione e pagamenti solo parziali, senza prova dell'integrale versamento dei debiti riferiti agli atti impugnati, ma l'Agenzia non formulava opposizione alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto che, in ragione dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente, dell'impegno a rinunciare al giudizio, della documentazione prodotta e della mancata opposizione dell'Agenzia alla cessazione della materia del contendere, dovesse trovare applicazione, in via analogica, l'orientamento giurisprudenziale sull'estinzione del giudizio di cassazione in caso di definizione agevolata. Non essendo necessario decidere sul motivo di ricorso, il procedimento si è chiuso con estinzione del giudizio; le spese sono state regolate secondo le peculiari modalità richiamate nell'ordinanza, ma dal testo fornito non emergono ulteriori dettagli decisivi.

Norme richiamate

  • art. 303 TUID

    richiamato dalla contribuente come norma illegittimamente applicata dall'amministrazione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara l'estinzione del giudizio.

  • art. 5, comma 1, d.l. n. 119 del 2018

    base normativa dell'istanza di definizione agevolata presentata dalla contribuente; la Corte considera rilevante l'impegno a rinunciare al giudizio e la necessità di verificare il pagamento integrale delle rate.

  • art. 5, comma 1, lett. d), d.l. n. 119 del 2018

    richiamato per indicare che l'ultima rata era prevista in scadenza al 30 novembre 2023, con conseguente rinvio a nuovo ruolo o, poi, decisione sulla cessazione della materia del contendere.

  • art. 391 c.p.c.

    norma evocata dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte per l'estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia o di estinzione ex lege connessa alla definizione agevolata.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    norma di precedente definizione agevolata richiamata come precedente giurisprudenziale analogicamente applicabile.

  • l. n. 225 del 2016

    legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata nel precedente giurisprudenziale utilizzato dalla Corte.

  • art. 5, comma 3, d.l. n. 119 del 2018

    implicitamente richiamato nel riferimento alla comunicazione dell'esattore ai sensi della disciplina della definizione agevolata, secondo il precedente giurisprudenziale citato.

Massime di principio

  • Quando una parte debitore abbia aderito a una definizione agevolata impegnandosi a rinunciare al giudizio, e la controparte non si opponga alla cessazione della materia del contendere, il giudizio può essere dichiarato estinto anche in cassazione.
  • La verifica dell'efficacia della definizione agevolata richiede almeno la dimostrazione dell'adesione alla procedura e, ove rilevante, del pagamento integrale del debito rateizzato; tuttavia, la mancanza di contestazione della controparte può orientare la chiusura del processo per cessazione della materia del contendere.
  • Il giudice di legittimità può arrestarsi senza esaminare il motivo di ricorso quando sopravviene una causa estintiva del giudizio collegata a una definizione agevolata validamente instaurata.
  • In presenza di una procedura di definizione agevolata, gli effetti processuali dell'adesione si valutano alla luce dell'impegno alla rinuncia e della documentazione dei pagamenti, con possibile applicazione analogica di precedenti relativi a discipline agevolative diverse ma funzionalmente equivalenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenza

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