Sentenza n. 73/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione 1) del DCA n. 66 del 21 febbraio 2023, avente ad oggetto “Modificazione ed integrazione dei DDCA n. 68/2021 e n. 22/2022 – Aggiornamento dell''elenco dei laboratori privati accreditati relativo alle domande di aggregazione o di attività autonoma per l''anno 2022– Rete regionale Laboratori privati- Errata corrige”, nella parte in cui: - “PRESO ATTO che, nell''allegato del DCA n. 39 del 24/01/2023, avente ad oggetto “Modificazione ed integrazione dei DDCA n. 68/2021 e n. 22/2022 – Aggiornamento dell''elenco dei laboratori privati accreditati relativo alle domande di aggregazione o di attività autonoma per l''anno 2022– Rete regionale Laboratori privati”, “per mero errore materiale sono stati inseriti: (…) il laboratorio Analisi Cliniche Biolab Dr Roberto Nisticò, sito a Serra San Bruno, in Via A. Moro n. 4 benché fosse evidenziato l''esclusione del medesimo laboratorio dalla Rete Multimed Network Srl”; - “CONSIDERATO CHE: • Il laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò non deve essere inserito all''interno dell''allegato 1”; - “RITENUTO, conseguentemente necessario, modificare ed approvare l''elenco dei laboratori aggregati in rete (…) escludendo il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò dalla Rete Multimed Network Srl, di cui all''allegato 1, (…)”; - “DECRETA DI MODIFICARE ED APPROVARE l''elenco dei laboratori aggregati in rete (…) di cui all''allegato 1, (…) escludendo il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò dalla Rete Multimed Network Srl, (…)”; 2) dell’Allegato 1 “Rete Regionale Laboratori Privati” al DCA n. 66 del 21 febbraio 2023, nella parte in cui esclude il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò dalla Rete Multimed Network Srl, e qualifica Multimed Network Srl come struttura costituita con “modalità aggregativa tipo 2”, senza tuttavia specificare “dotata di soggettività giuridica”; 3) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DCA n. 66 del 21 febbraio 2023 e relativo Allegato 1, nella parte in cui escludono un laboratorio dalla rete Multimed Network e non qualificano espressamente la rete come soggetto dotato di soggettività giuridica
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo, con un unico motivo, la violazione del DCA n. 142/2017 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità. Ha sostenuto che il DCA n. 142/2017 consentiva la costituzione di reti di laboratori secondo il modello di tipo 2, anche mediante la creazione di un nuovo soggetto giuridico, e che Multimed Network era stata costituita proprio secondo tale modalità, mediante trasformazione di un contratto di rete soggetto in società a responsabilità limitata, con conferimento delle attività dei laboratori aderenti. Secondo la ricorrente, la successiva cessione delle quote societarie del laboratorio individuale non costituiva recesso o espulsione del laboratorio dalla rete, né poteva determinare l’esclusione del laboratorio dal nuovo soggetto giuridico mediante provvedimento amministrativo. È stata inoltre contestata la mancata qualificazione della società come soggetto dotato di autonoma soggettività giuridica. Il Commissario ad acta ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica al laboratorio individuale, ritenuto controinteressato, e ha sostenuto che il DCA n. 142/2017 vietasse l’ingresso nella rete di soggetti economici diversi dai laboratori di analisi. In corso di giudizio l’Amministrazione ha inoltre dedotto che la società non avrebbe mai richiesto in proprio l’autorizzazione e l’accreditamento, prospettando così un’ulteriore ragione ostativa.
La decisione
Il TAR ha anzitutto escluso l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al laboratorio individuale, ritenendo che la costituzione della società di rete avesse comportato il conferimento delle attività dei laboratori aderenti e che il laboratorio individuale non avesse più un interesse concreto al mantenimento dell’atto impugnato. La notifica alla Regione Calabria è stata ritenuta irrituale, ma la relativa sanatoria non necessaria, poiché il provvedimento era stato adottato dal Commissario ad acta e la Regione aveva, al più, la posizione di mera destinataria della denuntiatio litis. Nel merito, il ricorso è stato accolto per carenza di motivazione. Il DCA impugnato si limitava a qualificare l’inserimento del laboratorio nell’elenco come errore materiale, senza indicare i presupposti di fatto e di diritto dell’esclusione né spiegare l’iter logico seguito dall’Amministrazione. Il TAR ha escluso che il divieto previsto dal punto 2.5 dell’Allegato 1 al DCA n. 142/2017 potesse applicarsi alla successiva cessione di quote societarie: tale divieto riguarda l’ingresso di soggetti diversi dai laboratori al momento della costituzione della rete, non le vicende successive della titolarità delle partecipazioni. Un’interpretazione diversa attribuirebbe a un provvedimento amministrativo la capacità di derogare all’art. 2469, comma 1, c.c., che sancisce la libera cedibilità delle quote, in violazione della gerarchia delle fonti. La cessione delle quote è stata quindi considerata una vicenda privatistica, inidonea a produrre effetti assimilabili all’espulsione di un socio o a una scissione societaria. Il giudice ha inoltre ritenuto inammissibile, ai fini della motivazione dell’atto impugnato, l’introduzione in giudizio della diversa questione relativa alla mancata presentazione di una domanda autonoma di autorizzazione e accreditamento, trattandosi di tema nuovo, estraneo al procedimento e non posto a fondamento del provvedimento. Tale questione avrebbe potuto eventualmente essere valutata dall’Amministrazione con un autonomo provvedimento, adeguatamente motivato e adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali. Il DCA n. 66 del 2023 e l’Allegato 1 sono stati pertanto annullati nella parte relativa all’esclusione del laboratorio dalla rete. Il Commissario ad acta è stato condannato al pagamento di € 4.000,00, oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
DCA n. 142/2017
Il modello organizzativo di tipo 2 può essere realizzato mediante la “Costituzione di un nuovo soggetto giuridico nella forma di impresa individuale, società con o senza personalità giuridica, o altro ente, pubblico o privato” e il punto 2.5 dell’Allegato 1 vieta le “aggregazioni in Rete che prevedono l'ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio di analisi”.
Il divieto riguarda l’ingresso di soggetti economici diversi dai laboratori al momento della costituzione della rete e non può essere esteso alla successiva cessione di quote societarie.
art. 2469, comma 1, c.c.
Libera cedibilità delle quote.
La cessione delle partecipazioni societarie è una vicenda privatistica e non può essere limitata o neutralizzata da un provvedimento amministrativo privo di adeguata base normativa; un DCA non può derogare alla disciplina civilistica sulla libera cedibilità delle quote.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La carenza di motivazione non è stata dequotata, poiché l’Amministrazione non ha dimostrato che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso; le ragioni decisive sono state inoltre prospettate solo in giudizio.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado, senza definire nel merito la controversia.
Massime di principio
- Il provvedimento amministrativo che esclude un soggetto da un elenco di strutture accreditate deve indicare in modo specifico i presupposti di fatto e di diritto dell’esclusione e l’iter logico seguito; non è sufficiente richiamare genericamente un errore materiale nell’inserimento dell’elenco.
- Il divieto, previsto dalla disciplina amministrativa di una rete di laboratori, di ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio opera al momento della costituzione della rete e non può essere automaticamente esteso alle successive vicende privatistiche relative alla titolarità delle quote societarie.
- Un provvedimento amministrativo non può produrre, senza una specifica base normativa, effetti equivalenti all’espulsione di un socio o alla scissione di una società già costituita, incidendo sulla composizione soggettiva della società attraverso l’esclusione dell’attività conferita da un laboratorio aderente.
- La successiva cessione di quote di una società di rete costituisce, di regola, una vicenda privatistica che non incide sull’esistenza della società quale soggetto di diritto e non equivale al recesso o all’espulsione del socio, salvo specifiche previsioni normative o statutarie applicabili.
- L’Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell’atto impugnato introducendo ragioni ostative nuove ed estranee al procedimento; eventuali questioni relative all’assenza di autorizzazione o accreditamento devono essere valutate mediante un autonomo provvedimento, adeguatamente motivato e adottato nel rispetto delle garanzie procedimentali.
- La mancata notifica del ricorso a un soggetto non è causa di inammissibilità per omessa evocazione del controinteressato quando, per effetto della costituzione di una società di rete e del conferimento dell’attività, quel soggetto non conserva un interesse concreto e attuale alla stabilità dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →