Cassazione Civile, Sentenza n. 14598/2020 del 09/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (condannato)
La controversia
La controversia nasceva dall’opposizione di una persona condannata in sede penale a una cartella di pagamento relativa a spese di giustizia e pene pecuniarie conseguenti a una sentenza penale irrevocabile. L’opponente contestava, per quanto ancora rilevante, l’applicazione della solidarietà con gli altri imputati, l’addebito di somme non pertinenti al reato per il quale era stata condannata e l’insufficiente intelligibilità dei conteggi e della suddivisione degli importi richiesti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2244/2017, depositata il 24 maggio 2017, aveva disatteso il gravame, ritenendo che le contestazioni riguardassero l’esattezza dei conteggi e la concreta pertinenza delle spese, e non la portata della statuizione penale, e rilevando che il Ministero non aveva spiegato in modo specifico come la documentazione prodotta dimostrasse la riferibilità delle spese all’opponente. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 535 c.p.p., sostenendo che la contestazione della solidarietà e della connessione oggettiva tra i reati incideva sul perimetro della sentenza penale e spettava quindi al giudice dell’esecuzione penale. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 280 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la connessione risultava dalla sentenza penale, che gli importi riguardavano spese comuni per intercettazioni e che il foglio delle notizie attestava la correttezza del recupero; ha inoltre richiamato una richiesta di prova testimoniale per eventuali chiarimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché, secondo la ricostruzione della domanda effettuata dalla Corte d’appello, l’opponente non aveva contestato la sussistenza o la portata della statuizione penale, ma l’intelligibilità dei conteggi e la pertinenza concreta delle spese al reato oggetto della condanna: questioni rientranti nella cognizione del giudice civile. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile: il Ministero non aveva riportato né localizzato negli atti il contenuto rilevante della sentenza penale e della nota del pubblico ministero, né indicato quando e come avesse allegato in merito le spese per intercettazioni, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Per la restante parte è stato ritenuto infondato: pur essendo il foglio delle notizie idoneo a documentare le spese ai sensi dell’art. 280 del d.P.R. n. 115/2002, la Corte territoriale aveva rilevato che il Ministero non aveva indicato quali specifici elementi del documento dimostrassero gli importi e la loro pertinenza. Il generico rinvio alla documentazione e la prova testimoniale, di cui non era stato riportato il contenuto, non superavano tale carenza assertiva; la censura si risolveva quindi in un tentativo inammissibile di rimettere in discussione la valutazione istruttoria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non essendosi costituita la parte intimata.
Norme richiamate
art. 535 c.p.p.
le contestazioni riservate alla cognizione del giudice civile “possono a loro volta riguardare o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna. In relazione a questa seconda ipotesi occorre chiarire che l’intervento del giudice civile dell’opposizione presuppone che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. E’ evidente infatti che, ove si discuta della reale definizione del perimetro e, quindi, della portata della stessa statuizione penale, la questione non può che appartenere alla cognizione del giudice dell’esecuzione penale”
La contestazione dell’esatta quantificazione o della concreta riconducibilità delle singole spese al perimetro già definito dalla condanna penale spetta al giudice civile, purché non si metta in discussione la definizione o la portata della statuizione penale; tale ultima questione è riservata al giudice dell’esecuzione penale.
art. 2697 c.c.
non vi è violazione del riparto dell’onere probatorio quale ipotizzato dalla censura, che si risolve in un inammissibile tentativo di riaprire la lettura istruttoria
Non è violato il riparto dell’onere della prova quando il giudice di merito rileva che l’ente creditore, pur avendo prodotto documenti potenzialmente idonei, non ha indicato gli elementi specifici che dimostrerebbero la correttezza dei conteggi e la pertinenza delle spese, e la censura in cassazione mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dell’istruttoria.
D.P.R. n. 115/2002, art. 280
tale documento è certamente idoneo allo scopo in parola, secondo quanto previsto dalla norma appena evocata, ma sul punto la Corte territoriale ha rilevato che la difesa erariale non aveva spiegato da quali specifici elementi del foglio delle notizie avrebbe dovuto desumersi ciò che allegava la parte, in ciò consistendo il difetto del “profilo argomentativo”
Il foglio delle notizie è idoneo a documentare le spese oggetto di recupero, ma la sua produzione non sostituisce l’onere di spiegare quali specifici elementi del documento dimostrino gli importi richiesti e la loro riferibilità alla persona condannata.
art. 366, n. 6, c.p.c.
la sentenza sub a) non è riportata nel contenuto rilevante, non è prodotta in allegato al ricorso e non si indica dove reperirla negli atti del giudizio di merito, con ciò violando l’art. 366 c.p.c., n. 6
Il motivo di ricorso che si fonda su atti o documenti deve indicarne il contenuto rilevante e consentirne la reperibilità nel fascicolo; l’omissione comporta l’inammissibilità della censura fondata su tali atti.
Massime di principio
- L’opposizione civile a una cartella per spese di giustizia può riguardare la correttezza contabile degli importi e la concreta pertinenza delle voci alla condanna penale, purché non rimetta in discussione la sussistenza o la portata della statuizione penale; le questioni che investono tale portata spettano al giudice dell’esecuzione penale.
- La produzione del foglio delle notizie previsto per il recupero delle spese può essere idonea a documentare la pretesa, ma non esonera l’ente creditore dal correlare in modo specifico gli elementi del documento agli importi richiesti e alla loro pertinenza rispetto alla condanna.
- In cassazione, chi fonda una censura sul contenuto di atti o documenti deve riportarne il contenuto rilevante e indicare dove siano reperibili negli atti di causa; altrimenti la censura è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere investita, sotto l’apparenza della violazione delle regole sull’onere della prova, di una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
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