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Ordinanza

Ordinanza n. 611/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - dell’ordinanza dirigenziale n. 452 del 05.12.2025 prot.n. 90610, notificata in data 12.12.2025, relativa alla sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00

Giustizia amministrativa202600957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale recante una sanzione pecuniaria di 20.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria della sanzione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, un’ordinanza dirigenziale comunale notificata il 12 dicembre 2025, con la quale le è stata applicata una sanzione pecuniaria di 20.000 euro. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini della decisione sull’istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dal Comune copia dell’ordinanza di demolizione n. 122/2024 e della relativa notifica per compiuta giacenza.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza dirigenziale impugnata. La sospensione è stata disposta contestualmente all’ordine istruttorio rivolto al Comune, che deve depositare entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza copia dell’ordinanza di demolizione n. 122/2024 e della relativa notifica per compiuta giacenza. Il giudizio cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. Il testo non esplicita una valutazione analitica del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e ulteriori incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione d’ufficio di documenti detenuti dall’amministrazione quando siano necessari per decidere sull’istanza cautelare.
  • Quando ritenga necessario completare l’istruttoria cautelare, il giudice amministrativo può sospendere provvisoriamente l’efficacia dell’atto impugnato, ordinare il deposito della documentazione e rinviare l’esame cautelare a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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