Sentenza n. 9692/2026 - Roma, Sezione 3
per l’annullamento: - del decreto di diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della L. 5 febbraio 1992, n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, deducendo: violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, per non avere l'amministrazione considerato le sue condizioni lavorative, economiche e familiari e per avere attribuito rilievo automatico ai precedenti penali; violazione degli artt. 6 e 9-ter l. 91/1992, per mancata valutazione concreta dei fatti di reato e conclusione tardiva del procedimento; eccesso di potere per avere l'amministrazione valorizzato soltanto il disvalore di condotte risalenti, senza considerare la lunga permanenza in Italia, l'integrazione sociale, la collaborazione con l'autorità e l'assenza di ulteriori precedenti. I fatti penali riguardavano violazioni della disciplina IVA, contrabbando di tabacchi lavorati e lesioni personali, commessi in epoca anteriore al periodo decennale di osservazione. Il diniego aveva inoltre valorizzato una segnalazione della Prefettura alla Procura per false dichiarazioni rese dal richiedente sulla propria situazione penale nell'ambito della domanda di cittadinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che il superamento del termine di conclusione del procedimento impedisca l'adozione tardiva del diniego: il ritardo consente eventualmente di agire contro il silenzio per ottenere una pronuncia sull'obbligo di provvedere, ma non determina l'illegittimità del provvedimento negativo successivamente adottato. Nel merito, ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa, non corrispondente a un diritto soggettivo del richiedente. Il giudice può sindacare la valutazione solo per vizi quali inadeguatezza dell'istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o difetto di motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Sebbene i precedenti penali fossero risalenti e anteriori al decennio di osservazione, la dichiarazione non veritiera resa nella domanda circa l'assenza di condanne è stata ritenuta elemento autonomamente idoneo a giustificare il diniego, anche indipendentemente dall'accertamento del reato di falso, perché indicativa della mancata compiuta integrazione e della rottura del rapporto di fiducia e collaborazione con le istituzioni. La stabile occupazione, l'integrazione sociale, l'assenza di pericolosità e la permanenza regolare in Italia sono state considerate condizioni ordinarie o prerequisiti per la domanda, non meriti speciali idonei a prevalere sugli elementi ostativi. Il provvedimento non è risultato manifestamente illogico o irragionevole. È stata riconosciuta la possibilità di reiterare l'istanza qualora mutino le condizioni oggettive. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e presuppone, oltre alla residenza legale decennale, una valutazione dell'integrazione stabile, dell'affidabilità del richiedente e dell'interesse pubblico all'inserimento nella comunità nazionale.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato, poiché il diniego indicava gli elementi concreti posti a fondamento della valutazione negativa.
art. 6 l. 91/1992
Non è stata ravvisata una violazione collegata alla valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza.
art. 9-ter l. 91/1992
Il mancato rispetto del termine procedimentale non impedisce l'adozione del provvedimento negativo; il ritardo può fondare soltanto l'azione contro il silenzio per ottenere una decisione espressa.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza può giustificare il rigetto anche indipendentemente dall'accertamento del reato di falso, in quanto incide sull'affidabilità e sul rapporto fiduciario con le istituzioni.
art. 76 d.P.R. 445/2000
La segnalazione per false dichiarazioni sulla situazione penale è stata considerata nel quadro della valutazione dell'affidabilità del richiedente, senza che fosse necessario attendere l'esito penale.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La stabilità lavorativa e l'integrazione necessarie per il soggiorno regolare sono state considerate condizioni ordinarie, non meriti speciali ai fini della naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
L'assenza di pericolosità e il regolare inserimento sociale costituiscono requisiti ordinariamente richiesti per il rilascio o rinnovo del soggiorno e non bastano, da soli, a fondare la concessione della cittadinanza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo; l'amministrazione deve valutare l'affidabilità, l'integrazione stabile, la capacità di rispettare i doveri della comunità nazionale e la compatibilità dell'inserimento con l'interesse pubblico.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione amministrativa in materia di naturalizzazione resta circoscritto ai vizi di eccesso di potere, quali inadeguatezza dell'istruttoria, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione.
- Una dichiarazione non veritiera resa dal richiedente nella domanda di cittadinanza circa l'assenza di precedenti penali può autonomamente giustificare il diniego, anche a prescindere dall'accertamento del reato di falso, poiché compromette l'affidabilità del richiedente e il rapporto fiduciario con le istituzioni.
- Il superamento del termine di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza non preclude l'adozione di un provvedimento negativo tardivo; il ritardo consente al richiedente di agire contro il silenzio per ottenere una decisione espressa, ma non determina di per sé l'annullabilità del diniego.
- La stabile occupazione, l'integrazione sociale, l'assenza di pericolosità e la regolare permanenza in Italia costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti per la presentazione della domanda di naturalizzazione e non integrano, da soli, meriti speciali idonei a imporre la concessione della cittadinanza.
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