Sentenza n. 4083/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Roma in data 25 luglio 2025 e notificato in data 4 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno, presentata senza la previa stipulazione del contratto di soggiorno tra il lavoratore e il datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma. Ha dedotto, a giustificazione della presentazione dell'istanza direttamente alla Questura, di avere atteso invano la convocazione della Prefettura e di essersi recato presso quest'ultima per richiedere un appuntamento. L'Amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, evidenziando il mancato completamento dell'iter amministrativo previsto per l'ingresso e il soggiorno dello straniero quale lavoratore subordinato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il decreto impugnato. In assenza della stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, la Questura era tenuta ad adottare un provvedimento vincolato di irricevibilità, poiché l'istanza di permesso di soggiorno era stata presentata senza il previo completamento dell'iter amministrativo previsto dalla disciplina sull'ingresso dei lavoratori subordinati stranieri. Il Collegio ha ritenuto irrilevante, rispetto alla legittimità dell'atto vincolato, l'eventuale inerzia della Prefettura. Tale inerzia avrebbe dovuto essere contestata mediante il rito avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., e non mediante la diretta presentazione dell'istanza alla Questura. La soluzione è stata ritenuta coerente con la funzione delle disposizioni sui flussi d'ingresso, dirette a garantire il controllo tempestivo e l'identificazione del lavoratore straniero da parte delle autorità competenti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La stipulazione del contratto di soggiorno costituisce un passaggio necessario dell'iter amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
La disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone il rispetto dell'iter previsto per l'ingresso del lavoratore straniero.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Attribuisce allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura competente gli adempimenti e i controlli relativi alla procedura di ingresso del lavoratore subordinato straniero.
art. 36 d.P.R. 394/1999
Concorre a disciplinare la procedura amministrativa necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno connesso al lavoro subordinato.
art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.
In caso di inerzia dell'amministrazione competente, consente di agire contro il silenzio, anziché eludere l'iter amministrativo mediante la presentazione diretta dell'istanza ad altra amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela avverso il silenzio dell'amministrazione.
Massime di principio
- La mancata stipulazione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione impedisce il perfezionamento dell'iter amministrativo necessario per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; la Questura, a fronte di tale omissione, adotta un provvedimento vincolato di irricevibilità.
- L'eventuale inerzia della Prefettura nella convocazione o nella definizione degli adempimenti preliminari non consente allo straniero di presentare direttamente alla Questura una domanda di permesso di soggiorno prescindendo dall'iter normativamente previsto.
- L'inerzia dell'amministrazione competente nella procedura di ingresso del lavoratore straniero deve essere fatta valere mediante l'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a., non mediante la disapplicazione o l'elusione dei passaggi procedurali prescritti.
- Le disposizioni sull'iter autorizzatorio per l'ingresso dei lavoratori subordinati stranieri hanno carattere imperativo e perseguono, oltre alla speditezza procedimentale, finalità di controllo tempestivo e identificazione del richiedente; tali finalità impediscono il rilascio del permesso di soggiorno in deroga al procedimento previsto.
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