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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3282/2022 del 28/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impalcato tre motivi: (1) violazione dell'art.17, co.2 legge n.69/2005 (come novellato) per aver deciso oltre i termini (decisione emessa il 22/12/2021 mentre la misura cautelare era eseguita il 18/11/2021, termine prorogato e scaduto il 13/12/2021); (2) violazione dell'art.6 legge n.69/2005 perché le informazioni integrative del 10/12/2021 non indicavano il provvedimento cautelare sottostante; (3) violazione degli artt.24 e 111 Cost. e art.2 legge n.69/2005 per mancato tempo congruo alla difesa per esaminare gli atti pervenuti il giorno stesso dell'udienza

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: il primo motivo è privo di rilevanza sulla validità della decisione di consegna perché i termini di cui all'art.17 (e comma 2-bis) non determinano più l'annullamento automatico della misura, specie dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n.10/2021 e l'introduzione dell'art.22-bis (che ha disciplinato comunicazioni e conseguenze differenziate, senza incidere sulla validità della decisione di consegna). Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il mandato di arresto europeo (MAE) è stato emesso dal Tribunale di Chemnitz e quindi risulta che la misura cautelare sia stata decisa da un giudice, rendendo irrilevante la mancata specificazione formale del tipo di provvedimento nelle informazioni integrative. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza: il diritto a un termine per esaminare gli atti richiede che la difesa ne faccia richiesta in udienza; non risultando alcuna eccezione o richiesta tempestiva, non sussiste violazione. Conseguenze pratiche: ricorso rigettato, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art.22, comma 5, legge n.69/2005

Norme richiamate

  • Legge n.69/2005, art.17, commi 2 e 2-bis

    I termini previsti per la decisione sulla consegna non incidono sulla validità del provvedimento di consegna; l'inosservanza non produce automaticamente la caducazione della misura cautelare, specie dopo le modifiche legislative

  • D.lgs. n.10/2021, art.22-bis

    Ha introdotto un nuovo regime temporale e di comunicazione (termine iniziale di 60 giorni, proroga di 30 e ulteriore termine fino a 90) con obblighi di comunicazione al Ministro della Giustizia e poteri della corte di appello in ordine alla conferma o revoca della custodia cautelare; comunque tale disciplina non incide sulla validità della decisione sulla consegna

  • Legge n.69/2005, art.6

    La norma mira ad assicurare che il provvedimento fondante il MAE provenga da un'autorità giudiziaria; quando il MAE è emesso da un Tribunale, la mancata specificazione formale del tipo di provvedimento nelle informazioni integrative non inficia la validità

  • Costituzione, artt.24 e 111

    Riconoscono il diritto di difesa e il giusto processo; tuttavia il diritto a un termine per esaminare nuovi atti presuppone che la difesa lo richieda tempestivamente

  • Legge n.69/2005, art.2

    Norma richiamata in relazione al rispetto dei diritti della difesa nella procedura di esecuzione del MAE; l'interpretazione giurisprudenziale richiede una richiesta difensiva per ottenere termini

  • Codice di procedura penale, art.178, comma 1, lett. c)

    Il diniego ingiustificato di termini a difesa può integrare una nullità a regime intermedio se l'eccezione è stata tempestivamente formulata

  • Codice di procedura penale, art.616

    Norma richiamata per gli effetti processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso (spese, sanzioni)

  • Legge n.69/2005, art.22, comma 5

    Prevede adempimenti della cancelleria in caso di decisione sulla consegna; la Cancelleria è incaricata di darvi corso

  • Legge n.69/2005, artt.9 e 13

    Riguardano modalità e efficacia delle misure cautelari nell'ambito del MAE; la Corte osserva che l'efficacia della misura cautelare non è stata impugnata in sede di ricorso

Massime di principio

  • Il mero superamento dei termini previsti per la decisione sulla consegna (art.17 L.69/2005 e commi successivi) non comporta automaticamente l'illegittimità o la nullità del provvedimento di consegna: verificare la disciplina aggiornata (d.lgs.10/2021, art.22-bis) e le conseguenze specifiche previste
  • Quando il MAE risulta emesso da un tribunale, l'assenza di una specifica indicazione formale del provvedimento cautelare nelle informazioni integrative difficilmente inficia la procedura, salvo che non emerga concretamente che non si tratti di un provvedimento giurisdizionale
  • Se nuovi atti o informazioni pervengono a ridosso dell'udienza, la difesa deve tempestivamente chiedere un termine (anche ad horas) in udienza per poter far valere il diritto di studio: l'omessa richiesta comporta generalmente la perdita della relativa eccezione
  • Il diniego di termini a difesa può dar luogo a nullità solo se l'eccezione è stata sollevata tempestivamente e rientra nelle ipotesi previste dall'art.178 c.p.p.; è quindi essenziale agire e protestare immediatamente in udienza
  • Verificare sempre, in ipotesi di MAE, le modifiche normative intervenute (es. d.lgs.10/2021) che hanno cambiato conseguenze e procedure: controllare obblighi di comunicazione al Ministro della Giustizia e i tempi oltre i quali la corte di appello deve riconsiderare la custodia cautelare

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