Cassazione Penale, Sentenza n. 12004/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 18-ter della legge 22 aprile 2005 n. 69, sostenendo che non vi sia prova che fosse stato informato dello svolgimento del processo d'appello in Francia. Si censurava il fatto che la citazione per l'udienza d'appello sarebbe stata trasmessa al solo difensore (senza specificare se per elezione di domicilio), che l'imputato non era presente in udienza e che non risultava se fosse stato assistito, con la conseguente illegittimità della decisione di consegna fondata su una sentenza d'appello risultante "contumaciale" o comunque priva delle necessarie garanzie di informazione dell'imputato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha accolto e ritenuto attendibile la risposta dell'Autorità giudiziaria francese che attestava la citazione di Seddik Ghdifi per l'udienza d'appello (atto del 30/01/2023 con ricevuta di ritorno del 04/02/2023), l'assenza in udienza senza difensore e la qualificazione della sentenza francese come pronuncia emessa "con imputato assente malgrado egli sia stato citato o convocato personalmente o comunque sia stato informato dell'udienza" ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura penale francese. Inoltre il processo d'appello si è svolto in modo analogo a quanto previsto in Italia dall'art. 420-bis c.p.p., la sentenza di appello è stata notificata al condannato e non è stato proposto ricorso per cassazione in Francia, per cui la sentenza è divenuta esecutiva. Sullo sfondo, la ritualità della notifica della sentenza di appello e la mancata impugnazione sono ritenute non contestate. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005 n. 69
Il ricorso lamentava violazione dell'art. 18-ter (norma di coordinamento sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo), ma la Corte ha ritenuto che, atteso il comprovato avviso dell'udienza e la regolarità delle notifiche e della successiva notificazione della sentenza, non vi sia stata erronea applicazione della norma che giustifichi l'annullamento.
codice di procedura penale francese
La Corte francese ha qualificato la sentenza come pronunciata "con imputato assente malgrado fosse stato citato o convocato personalmente o comunque informato dell'udienza", distinzione che, secondo il diritto francese, esclude la natura contumaciale in senso che pregiudichi la regolarità del procedimento quando vi sia stata effettiva informazione dell'imputato.
codice di procedura penale italiano
La Corte italiana ha ritenuto che il procedimento francese sia stato svolto in modo analogo alla disciplina italiana prevista dall'art. 420-bis c.p.p. (pronuncia in presenza dell'imputato assente ma informato), confermando la compatibilità della procedura con i requisiti richiesti per il riconoscimento/esecuzione.
legge 22 aprile 2005 n. 69
Dispositivo procedurale richiamato per gli adempimenti della cancelleria successivi al rigetto del ricorso (comunicazioni / esecuzioni connesse al mandato d'arresto europeo).
giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 6, n. 18125 del 06/05/2021, Rv. 281663
Richiamata per il principio secondo cui la ritualità della notifica della sentenza di appello e la mancata impugnazione rendono la sentenza esecutiva e ostano alla richiesta di annullamento del provvedimento di consegna basato su quel titolo.
Massime di principio
- In materia di mandato d'arresto europeo, se l'autorità giudiziaria emittente fornisce prove attendibili che l'imputato sia stato effettivamente informato dell'udienza d'appello (anche tramite ricevuta di notifica all'indirizzo del suo difensore quando rilevante), la pronuncia d'appello può essere considerata valida e idonea a fondare la consegna.
- La distinzione tra 'sentenza contumaciale' e 'sentenza pronunciata con imputato assente ma informato' è rilevante: la seconda, se provata, non invalida automaticamente il titolo esecutivo agli effetti della consegna ai sensi del mandato d'arresto europeo.
- La mancata proposizione dell'impugnazione straordinaria (es. ricorso per cassazione nello Stato emittente) dopo regolare notifica rende la sentenza definitiva/esecutiva e indebolisce le censure sull'irregolarità del procedimento in fase di esecuzione internazionale.
- In casi analoghi, il ricorrente deve fornire elementi concreti e contraddittori rispetto alle dichiarazioni avverse dell'autorità emittente (ad es. prova che la notifica non è avvenuta o che l'informazione non è pervenuta), non bastano deduzioni generiche sull'assenza o sull'assistenza legale.
- Le autorità di esecuzione italiane pongono attenzione alla compatibilità delle procedure dello Stato emittente con garanzie minime previste dall'ordinamento italiano (es. analogia con art. 420-bis c.p.p.); se tale compatibilità è dimostrata, la consegna è generalmente confermata.
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