Sentenza del 09/05/2023 n. 12422 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava che Enipower avesse esercitato l'attività di 'grossista' di energia elettrica dal 15.1.2003 al 12.9.2003 senza la licenza/autorizatione prevista dall'art. 53 TUA, omettendo di versare le accise dovute per i primi otto mesi del 2003. L'Ufficio intimò la sanzione amministrativa di Euro 2.069.933,22 ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995, art. 59, comma 1, lett. a). La società impugnò; dopo vari gradi di giudizio e una cassazione parziale (Cass. n. 3098/2014) che aveva vincolato il giudice del rinvio su taluni profili, la C.T.R. di rinvio ha ritenuto applicabile la lex mitior (richiamando il D.Lgs. n. 26/2007 come ius superveniens) e quindi la sanzione più mite del D.Lgs. n. 471/1997, art. 13. L'Agenzia ha ricorso in Cassazione contro tale decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della C.T.R. del rinvio e decidendo nel merito: ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente. La Corte ha ritenuto che la novella normativa del D.Lgs. n. 26/2007 non abbia eliminato la punibilità della condotta del grossista priva del titolo autorizzatorio, ma abbia soltanto riorganizzato le fattispecie; pertanto la condotta era illecita ratione temporis e rimane sanzionabile (sussumibile nel previgente art. 59, comma 1, lett. a) ovvero, dopo la riforma, nelle ipotesi di cui alla lett. d) o al comma 3). La Corte ha escluso l'applicabilità della lex mitior richiesta da Enipower e ha confermato la non rilevante buona fede della società. Ha inoltre ritenuto proporzionata la sanzione nella misura minima fissata dall'Ufficio (pari al doppio dell'imposta evasa). Le spese di merito sono compensate; Enipower è condannata alle spese di cassazione e del presente giudizio con liquidazione in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 59, comma 1, lett. a), lett. d) e comma 3
"una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere"; lett. d) "non presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui all'art. 53, comma 4"; comma 3 "chi sottrae, o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta"
La Corte ha ritenuto che, ratione temporis, l'illecito di un grossista che eserciti la vendita senza il titolo autorizzatorio sia punibile ai sensi del previgente art. 59 e che, dopo la riforma del 2007, la condotta possa essere ricondotta alle fattispecie sanzionatorie alternative (lett. d) o comma 3) pur non rientrando più espressamente nella lett. a) così riformulata.
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 53
"ai soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali" (comma 5) e disposizioni su autorizzazione/denuncia; comma 7: "ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata ... una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5"
La riformulazione del'art. 53 ha distinto titoli diversi (licenza per officine produttrici, autorizzazione per venditori/grossisti), ma non ha liberalizzato l'attività di rivendita; l'assenza del titolo autorizzatorio/denuncia continua a determinare la punibilità e l'ostacolo all'accertamento dell'imposta.
D.Lgs. n. 26/2007
Intervento di riordino che ha riformulato art. 53 e 59 TUA: non ha operato un'abrogazione della fattispecie sanzionatoria applicabile ai grossisti, ma una ricollocazione sistematica delle ipotesi punitive; non configura ius superveniens favorevole alla contribuente.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 3
Il principio del favor rei e la lex mitior applicano solo se la norma sopravvenuta riduce effettivamente la punibilità; la Corte ha escluso tale condizione nel caso concreto.
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13
Norma invocata dalla contribuente quale disposizione più mite applicabile ai ritardati versamenti: la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché la novella del 2007 non aveva effettivamente ridotto la punibilità della condotta contestata.
Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
L'art. 360 n. 3 è stato utilizzato per censurare vizi di motivazione; l'art. 384 è la norma che consente alla Corte di decidere nel merito ex art.384, comma 2, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Principio di proporzionalità UE (giurisprudenza CJEU e Carta dei diritti fondamentali)
"le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al comportamento colpito" (richiamato dalla Corte)
La Corte ha valutato la sanzione alla luce del principio di proporzionalità europeo e l'ha ritenuta adeguata e non eccedente rispetto all'illecito concreto.
Massime di principio
- L'esistenza di una riforma normativa che riorganizza o riclassifica le fattispecie punitive non equivale automaticamente a ius superveniens favorevole: per applicare la lex mitior occorre che la norma sopravvenuta riduca effettivamente la punibilità o la sanzione della condotta al momento commessa.
- Chi esercita attività di vendita/rivendita di energia senza il titolo autorizzatorio richiesto (denuncia/ autorizzazione o licenza a seconda dei casi) può essere sanzionato sia ai fini delle denunce/omesso rilascio di autorizzazione sia per l'ostacolo all'accertamento dell'accisa; la riorganizzazione normativa non elimina l'obbligo di possedere il titolo e di versare le accise.
- La pronuncia di Cassazione che accerta l'applicabilità di una norma vincola il giudice del rinvio sulla questione di diritto così decisa; il giudice del rinvio non può eludere tale vincolo invocando una diversa interpretazione normativa a meno che emergano fatti o norme sopravvenute che davvero mutino la tipicità dell'illecito.
- La lex mitior opera solo se la norma nuova è effettivamente più favorevole al reo; la mera diversa strutturazione della norma o il trasferimento della fattispecie in altra lettera del medesimo articolo non bastano a considerarla più favorevole.
- In caso di contestazione di omissioni fiscali/accise, la prova della buona fede della società e l'effettiva responsabilità dell'Ufficio nei ritardi amministrativi non esonerano automaticamente il contribuente: è necessario dimostrare che l'inosservanza sia esclusivamente imputabile all'Amministrazione ed escluda la colpa o la coscienza/ volontà della condotta.
- La quantificazione della sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità alla luce anche dei parametri UE; tuttavia, sanzioni calibrate sul doppio dell'imposta evasa possono essere ritenute proporzionate quando l'illecito ostacola l'accertamento e il versamento periodico dell'imposta.
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