Cassazione Penale, Sentenza n. 35092/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per la morte dell'imputato UMBERTO RINALDO, deceduto il 10 maggio 2023, dopo la proposizione del ricorso. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (decisione del 20 giugno 2023). Di conseguenza i motivi di merito non sono stati esaminati e non vi è stata pronuncia sulla fondatezza delle censure relative all'art. 629 c.p. o alle attenuanti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) errata applicazione dell'art. 629, comma secondo, c.p., per non avere escluso la circostanza aggravante prevista per il reato commesso da piu' persone riunite; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate.
Norme richiamate
art. 629, comma secondo, codice penale
Il ricorrente denunciava la errata applicazione di questa norma per non avere escluso la circostanza aggravante del reato commesso da piu' persone riunite; la Corte di Cassazione tuttavia non si e' pronunciata sul merito dell'interpretazione in relazione a tale norma, avendo dichiarato l'estinzione del reato per morte dell'imputato
estinzione del reato per morte dell'imputato
La Corte ha applicato il principio secondo cui la morte dell'imputato estingue il reato e impone l'annullamento della sentenza penale nei confronti del deceduto; tale estinzione ha impedito qualsiasi decisione sul merito delle censure
Massime di principio
- La morte dell'imputato dopo la proposizione del ricorso per Cassazione determina, di norma, l'estinzione del reato e rende improcedibile la decisione sulle questioni di merito; il giudice di legittimità dichiara l'estinzione e annulla la sentenza senza entrare nel merito delle censure.
- Quando sopraggiunge la morte dell'imputato le impugnazioni orientate a ottenere la revisione della condanna vengono improduttive rispetto alla pronuncia sulle questioni sostanziali; l'effetto pratico e' l'annullamento per estinzione e non una pronuncia di merito favorevole o sfavorevole alle censure.
- In situazioni simili e' opportuno che le parti segnalino tempestivamente al giudice l'avvenuto decesso con documentazione (certificato di morte) perche' il processo possa essere chiuso e per evitare atti inutili; l'eventuale accertamento di responsabilita' civile o risarcitoria resta distinta e non necessariamente estinta con il reato penale.
- Una dichiarazione di estinzione per morte non decide sulla fondatezza delle questioni giuridiche proposte (es. qualificazione dell'aggravante o prevalenza delle attenuanti); tali profili rimangono privi di pronuncia e, se rilevanti per altri procedimenti, possono richiedere autonome valutazioni.
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