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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35027/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Duric impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia sostenendo la nullità del provvedimento per non aver dato atto, nella motivazione, della sua dichiarazione resa in sede di convalida di non rinunciare al principio di specialità ex art. 26 L. 22 aprile 2005 n. 69; chiedeva quindi che la mancata menzione di tale dichiarazione integrasse motivo di annullamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità della doglianza. Ha ritenuto che il gravame prospettasse carenze motivazionali non rilevanti in sede di legittimità e non riconducibili alle ipotesi tassative di rifiuto della consegna previste dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter della L. 69/2005. La Corte ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza impugnata soddisfaceva i requisiti dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) della L. 69/2005 (natura e qualificazione giuridica del reato e descrizione delle circostanze). Ha chiarito che la mancata espressa menzione, nella motivazione, della dichiarazione dell'estradando di non rinunciare al principio di specialità non costituisce motivo di rifiuto della consegna, posto che la tutela del principio di specialità opera ex lege e le sue deroghe (rinuncia o consenso suppletivo) sono regolate dalla decisione quadro 2002/584/GAI e dalla L. 69/2005. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005 n. 69 (art. 19, lett. b)

    la persona dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione

    Prevede la condizione di rientro nel caso si proceda a processo e alla esecuzione della pena nello Stato di consegna; la Corte la ha ritenuta applicata nella decisione che subordinava la consegna a tale condizione.

  • Legge 22 aprile 2005 n. 69 (art. 26)

    la consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta ad un procedimento penale, ne' privata della libertà personale

    Stabilisce il principio di specialità e le eccezioni (rinuncia dell'interessato o consenso suppletivo dello Stato richiesto). La Corte ha ricordato che il principio opera di per sé e che la mancata menzione della dichiarazione di non rinuncia non comporta automaticamente il rifiuto della consegna.

  • Art. 9, comma 7, legge 69/2005 e art. 719 cod. proc. pen.

    Limitano il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di libertà adottati nella procedura di consegna: è consentito il ricorso solo per violazione di legge.

  • Art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Definisce le ipotesi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte precisa che la mancanza totale di motivazione può costituire vizio di violazione di legge quando la motivazione è graficamente mancante o palesemente apparente.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 (art. 8 par.1; art. 27 par.1-2)

    Disciplina il mandato di arresto europeo e il principio di specialità; richiede che lo Stato di emissione fornisca informazioni (art.8) e prevede la possibilità di deroghe al principio di specialità tramite rinuncia o consenso formale.

  • Legge 22 aprile 2005 n. 69 (art. 6, comma 1, lett. d) e e))

    Impone alla decisione di consegna requisiti di motivazione: natura e qualificazione giuridica del reato e descrizione delle circostanze; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello soddisfacesse tali requisiti.

  • Legge 22 aprile 2005 n. 69 (artt. 18, 18-bis, 18-ter)

    Elencano tassativamente i motivi di rifiuto della consegna; la Corte ha osservato che il ricorso non ha prospettato ragioni rientranti in tali ipotesi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti sulla libertà nella procedura di consegna è ammesso solo per violazione di legge: doglianze meramente soggettive o aspecifiche sulla motivazione sono inammissibili.
  • La mancanza di un esplicito richiamo, nella motivazione, alla dichiarazione dell'estradando di non rinunciare al principio di specialità non comporta automaticamente l'annullamento della decisione di consegna, poiché la garanzia del principio di specialità opera ex lege e le sue deroghe sono disciplinate specificamente dalla decisione quadro e dalla L. 69/2005.
  • La Corte che dispone la consegna deve comunque motivare mostrando natura, qualificazione giuridica e circostanze del reato (art.6 L.69/2005): se tali elementi sono adeguatamente esposti, la valutazione è generalmente ritenuta sufficiente in sede di legittimità.
  • Solo la totale inattendibilità o la totale mancanza di motivazione (motivazione graficamente assente o palesemente apparente) può costituire vizio di violazione di legge tale da consentire l'intervento della Cassazione.
  • Il principio di specialità non è assoluto: può essere escluso dalla rinuncia dell'interessato o dal consenso suppletivo dello Stato richiesto; in assenza di tali elementi, l'esecuzione di misure detentive per reati anteriori alla consegna può essere preclusa nella fase esecutiva.

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