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Ordinanza

Ordinanza n. 308/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del giudizio medico-legale definitivo di cui al verbale Mod. BL/S prot. n. -OMISSIS- datato 28.01.2026, emesso dal Comando Sanità e Veterinaria - Reparto Sanità di Roma, che ha giudicato il ricorrente "permanentemente non idoneo al servizio militare quale volontario in ferma per perdita dei requisiti previsti in quanto questo Capo Reparto conferma il provvedimento già espresso dall'infermeria presidiaria tipo "A" di Firenze applicando la lettera R punto 3 e 14 della direttiva tecnica pubblicata con Decreto Ministero Difesa 4/6/2014", notificato per estratto in data 14.02.2026 e in forma integrale in data 02.03.2026; - ove dovesse occorrere, del verbale della visita specialistica psichiatrica in data 21.01.2026 presso il Policlinico Militare di Roma, non conosciuto nel suo contenuto integrale, ma richiamato nel predetto verbale del Comando Sanità e Veterinaria -Reparto Sanità, datato 28.01.2026, che ne riporta il contenuto recante la diagnosi di "Pregresso Disturbo psicotico breve in assenza di elementi psicopatologici in atto", se e nella parte in cui dovesse contenere giudizi/valutazioni di inidoneità e/o comunque in contrasto con la diagnosi di idoneità attuale del ricorrente al servizio; - per quanto possa occorrere, della comunicazione, Allegato "Q", di avvio del procedimento di "proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell'art. 957, co. 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e successive modifiche e integrazioni per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento", a firma del Comandante di Corpo del -OMISSIS- "-OMISSIS-", notificato in data 14.02.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorre possa: - il provvedimento medico-legale di prima istanza emesso dall'Infermeria Presidiaria tipo "A" di Firenze in data 19.05.2025, prot. -OMISSIS- del 22.05.2025 e il relativo verbale e le proposte del medesimo Reparto di Osservazione della Infermeria Presidiaria di Firenze;

Giustizia amministrativa202600894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio medico-legale definitivo di permanente non idoneità al servizio militare quale volontario in ferma, nonché gli atti presupposti e la comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio medico-legale definitivo con cui il Comando Sanità e Veterinaria – Reparto Sanità di Roma lo ha dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare quale volontario in ferma, richiamando una precedente valutazione dell'Infermeria Presidiaria di Firenze e la direttiva tecnica adottata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. È stato inoltre impugnato, ove occorrente, il verbale della visita psichiatrica del 21 gennaio 2026, non conosciuto integralmente, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e gli ulteriori atti presupposti. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha adottato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma del 29 aprile 2026. Il ricorrente ha preannunciato la proposizione di motivi aggiunti contro tale provvedimento e ha chiesto di rinviare al merito la decisione sulla domanda cautelare relativa al solo giudizio medico-legale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha rilevato anzitutto che l'istituto dell'abbinamento al merito non è previsto dalle norme del processo amministrativo e che la domanda doveva essere valutata alla luce dei presupposti cautelari stabiliti dall'art. 55, comma 9, c.p.a. Tali presupposti non sono stati ravvisati perché, dopo l'adozione del provvedimento di proscioglimento dalla ferma, la sospensione del solo verbale medico-legale non avrebbe procurato al ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare deve essere valutata secondo i presupposti previsti dal codice, compreso il comma 9; non è previsto un autonomo istituto di abbinamento al merito della domanda cautelare.

  • art. 55, comma 9, c.p.a.

    La tutela cautelare è concedibile solo in presenza dei relativi presupposti; nella fattispecie essi sono stati esclusi per assenza di un vantaggio concreto derivante dalla sospensione dell'atto impugnato.

  • art. 957, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    È richiamato quale base normativa del procedimento di proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo non è previsto un autonomo istituto di "abbinamento al merito" della domanda cautelare; la richiesta deve essere valutata applicando i presupposti cautelari stabiliti dal codice del processo amministrativo.
  • La sospensione cautelare di un atto non può essere concessa quando, per effetto dell'adozione di un successivo provvedimento amministrativo, l'eventuale misura non arrecherebbe al ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento lesivo ulteriore non determina automaticamente l'accoglimento o il rinvio al merito della domanda cautelare proposta contro l'atto presupposto: il giudice deve verificare l'utilità pratica della misura richiesta e la permanenza dei presupposti cautelari.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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