Cassazione Penale, Ordinanza n. 34248/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sulla qualificazione giuridica del fatto non integra un errore manifesto, ma una mera diversa lettura dei fatti. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. pronunciato dal GIP del Tribunale di Foggia nei confronti di un imputato per fatti relativi a un'arma. Il ricorso per cassazione deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la detenzione dell'arma dovesse ritenersi assorbita nel porto, poiché le due condotte sarebbero iniziate contestualmente; secondo il ricorrente, tale aspetto avrebbe inciso sulla corretta sussunzione giuridica della condotta. La Corte richiama il perimetro dei motivi deducibili nel patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e verifica se la censura integri un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto. Conclude che la doglianza si risolve in una diversa ricostruzione fattuale e non evidenzia un errore manifesto, ma solo un'opinione alternativa sulla sussunzione, sicché il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti
nel patteggiamento il giudice deve controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, sia pure con motivazione succinta.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
ha limitato la proponibilità dell'impugnazione ... ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi tassativamente indicati dalla norma.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura
consente la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso in sede di legittimità.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
novella ... in vigore dal 3 agosto 2017
ha introdotto il comma 2-bis all'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, il controllo sulla qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo nei limiti dell'errore manifesto: la qualificazione deve risultare palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, con evidenza immediata e senza margini di opinabilità.
- Non è deducibile come vizio di legittimità una mera diversa ricostruzione dei fatti o una valutazione alternativa della condotta, quando la censura non dimostri un errore evidente nella sussunzione giuridica.
- L'ammissibilità del ricorso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. va valutata sulla base dei capi di imputazione, della sintetica motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso, senza trasformare il sindacato di legittimità in un riesame di merito.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
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