Cassazione Civile, Ordinanza n. 18550/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 23 marzo 1990, formalmente qualificato come compravendita di immobili, stipulato tra il de cuius, in veste di venditore, e uno dei figli, in veste di compratore. Gli altri figli e un coerede hanno agito per la reintegrazione della loro quota di legittima e per l’accertamento della simulazione del contratto, sostenendo che la vendita nascondesse in realtà una donazione, quindi una liberalità lesiva delle quote riservate. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d’appello ha confermato, valorizzando una dichiarazione contenuta nel testamento pubblico del 27 luglio 1999, con cui il de cuius affermava di aver già donato in vita al figlio il podere senza ricevere alcunché. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1414 e 2730 c.c., sostenendo che la dichiarazione testamentaria non potesse valere come confessione stragiudiziale perché relativa a fatti favorevoli al dichiarante e perché attinente alla qualificazione giuridica di un fatto; 2) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella quietanza di prezzo nel contratto e nell’estinzione dell’ipoteca sull’immobile ad opera del ricorrente; 3) falsa applicazione dell’art. 769 c.c., deducendo che, al più, si sarebbe trattato di una vendita mista con donazione, per il pagamento di una somma inferiore al prezzo pattuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della dichiarazione testamentaria come confessione stragiudiziale resa dal de cuius ai sensi dell’art. 2735 c.c., ammissibile anche in testamento pubblico e liberamente apprezzabile dal giudice. Ha affermato che, nella lite promossa dai legittimari per la riduzione e per l’accertamento della simulazione, tale dichiarazione è utilizzabile contro l’erede subentrato nella posizione del de cuius, essendo favorevole ai legittimari e sfavorevole al coerede beneficiario. Ha escluso che i fatti evocati nel secondo e terzo motivo fossero decisivi: la quietanza nel contratto era compatibile con l’accordo simulatorio, mentre i pagamenti per la cancellazione dell’ipoteca non bastavano a dimostrare un negotium mixtum cum donatione in assenza di prova della consapevole pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore reale del bene. È stata inoltre dichiarata inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la nuova questione sul vincolo di inalienabilità del terreno. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; disposto altresì l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1414 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la simulazione del contratto; la Corte non ne accoglie la censura perché la prova della simulazione è ritenuta correttamente tratta dalla confessione testamentaria
art. 2730 c.c.
richiamato dal ricorrente per negare la natura confessoria della dichiarazione; la Corte ribadisce che la confessione richiede ammissione di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte
art. 2735, comma 1, c.c.
la confessione stragiudiziale può essere contenuta anche in un testamento ed è liberamente apprezzata dal giudice; nel caso concreto la dichiarazione testamentaria del de cuius è stata correttamente valorizzata come prova diretta
art. 587, comma 2, c.c.
consente che il testamento contenga anche disposizioni di carattere non patrimoniale; la Corte usa la norma per affermare la validità formale del testamento quale sede della dichiarazione confessoria
art. 769 c.c.
richiamato per la tesi della vendita mista con donazione; la Corte esclude la configurabilità di tale figura per mancanza di prova di un corrispettivo consapevolmente inferiore al valore del bene e per la prova della gratuità dell’attribuzione
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la questione nuova sul vincolo di inalienabilità è dichiarata inammissibile per difetto di specifica indicazione di come e quando sia stata dedotta nei gradi di merito
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nella discussione sulla prova della simulazione, ma non costituisce autonoma ratio decidendi
art. 2048 c.c.
citato solo nel richiamo massimale alla giurisprudenza? no, non emerge dal testo
art. 2041 c.c.
non emerge dal testo
Massime di principio
- La dichiarazione contenuta in un testamento pubblico può integrare confessione stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2735 c.c., se contiene l’ammissione di un fatto storico sfavorevole al dichiarante e favorevole alla controparte; tale dichiarazione è liberamente valutabile dal giudice e può essere da sola posta a base della decisione.
- Quando la confessione del de cuius è contenuta nel testamento, essa produce effetti probatori dopo l’apertura della successione e può essere opposta all’erede che subentra nella medesima posizione giuridica del dante causa.
- Nella controversia promossa dai legittimari per la riduzione e per l’accertamento della simulazione di una vendita che si assume dissimulare una donazione, la dichiarazione del venditore-testatore di avere già donato il bene senza ricevere corrispettivo costituisce prova diretta della liberalità e della simulazione del negozio apparente.
- La qualificazione di un negozio come vendita mista con donazione richiede la prova che le parti abbiano consapevolmente pattuito un corrispettivo inferiore al valore del bene al fine di realizzare anche una liberalità; in difetto di tale prova, e in presenza di elementi attestanti la gratuità dell’attribuzione, non è configurabile il negotium mixtum cum donatione.
- Un fatto dedotto come omesso esame è decisivo solo se, ove considerato, avrebbe condotto con certezza a un esito diverso della controversia; la mera prospettazione di circostanze compatibili con l’accertamento già compiuto non basta a fondare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
- Le censure nuove in cassazione devono rispettare l’onere di specifica localizzazione processuale previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; in mancanza dell’indicazione di come e quando la questione sia stata dedotta in giudizio, esse sono inammissibili.
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