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Sentenza

Sentenza del 13/12/2018 n. 32254 - Corte di Cassazione

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Imposte periodiche - Efficacia espansiva del giudicato su altre annualità - Giudicato su deduzione di costi per servizi - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa all'anno d'imposta 2006, contestando: la validità della procura e la legittimazione processuale della società; la deducibilità e l'inerenza dei costi sostenuti per servizi di marketing, pubblicità, promozione, sviluppo e comunicazione forniti da una società estera appartenente allo stesso gruppo; la sufficienza della documentazione e delle autofatture ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA; nonché l'omessa pronuncia sull'utilizzabilità di perdite pregresse rettificate in precedenti accertamenti. La società ha inoltre invocato il giudicato esterno formatosi su una diversa annualità, il 2003.

La decisione

La Corte ha escluso che la sentenza relativa al 2003 producesse effetti vincolanti sull'anno 2006, poiché i costi riguardavano fatture e prestazioni diverse e, trattandosi di servizi variabili per qualità, modalità e quantità, non sussisteva un fatto permanente o pluriennale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: eventuali vizi della procura dovevano essere fatti valere tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio. Il secondo motivo è stato rigettato: la società aveva provato l'effettività e l'inerenza dei costi mediante contratto, documentazione delle campagne promozionali, collegamenti ai sistemi globali di prenotazione e pagamenti bancari. È stato invece accolto il terzo motivo, poiché la CTR aveva omesso completamente di pronunciarsi sull'utilizzabilità delle perdite pregresse. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale punto e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (TUIR)

    La deducibilità dei costi richiede che essi siano riferibili all'attività d'impresa. L'inerenza non deriva dalla sola contabilizzazione, ma deve essere dimostrata attraverso documentazione idonea a provare la ragione, l'effettività e la coerenza economica della spesa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 21 e 23

    Le fatture e le autofatture devono consentire l'individuazione dell'operazione, ma non è richiesta una descrizione analitica e minuziosa quando la documentazione complessiva permette di identificare i servizi effettivamente prestati.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729

    Il contribuente deve provare i fatti costitutivi della deducibilità, inclusi effettività e inerenza dei costi. La prova può risultare da documenti, presunzioni semplici e convergenza di elementi, non essendo sufficiente la mera registrazione contabile.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 161

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e i motivi devoluti. I vizi della sentenza, compresi quelli relativi alla costituzione o alla procura, devono essere dedotti tempestivamente, altrimenti si convertono in motivi di impugnazione e non possono essere sollevati per la prima volta in cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11

    Le disposizioni riguardano la legittimazione e la rappresentanza processuale nel processo tributario; eventuali contestazioni su tali profili devono essere proposte nei tempi e nei gradi processuali appropriati.

Massime di principio

  • Nelle imposte periodiche, il giudicato relativo a un'altra annualità non si estende automaticamente: opera solo per fatti permanenti o pluriennali, oppure per rapporti ad esecuzione prolungata. Non si estende, di regola, alla deduzione di costi per servizi che cambiano ogni anno.
  • Per dimostrare l'inerenza dei costi non basta la fattura o la contabilizzazione. È utile produrre contratti, descrizione concreta dei servizi, documentazione delle attività svolte, collegamento con l'attività aziendale e prove dei pagamenti.
  • L'inerenza è un giudizio qualitativo sulla riferibilità della spesa all'attività d'impresa; la congruità o l'antieconomicità possono costituire indici rilevanti, ma non coincidono automaticamente con il requisito dell'inerenza.
  • L'Amministrazione finanziaria deve contestare nell'avviso di accertamento gli elementi specifici posti a fondamento del recupero. Non può fondare per la prima volta in giudizio la contestazione su documenti o argomentazioni non esaminate e non indicate nell'atto impositivo.
  • La documentazione fiscale non deve necessariamente contenere una descrizione estremamente dettagliata se, valutata insieme agli altri elementi disponibili, consente di identificare natura, importo ed effettività delle prestazioni.
  • L'omessa pronuncia su una specifica questione devoluta in appello costituisce vizio processuale e comporta la cassazione con rinvio limitatamente al punto non deciso.
  • Le questioni relative alla procura o alla rappresentanza devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito; non possono normalmente essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.

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