Cassazione Civile, Ordinanza n. 29501/2021 del 22/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest'ultima aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso del contribuente contro una comunicazione preventiva di fermo amministrativo. In sede di legittimità, tuttavia, il ricorrente non ha depositato il ricorso nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c.; l'intimata Agenzia delle Entrate - Riscossione ha comunque depositato controricorso, portando a conoscenza della Corte i dati essenziali del ricorso. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che il mancato deposito del ricorso, pur in presenza della sua conoscenza da parte della Corte attraverso il controricorso dell'intimata, consenta comunque la declaratoria d'ufficio di improcedibilità. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e spese generali. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il mancato deposito del ricorso.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Il deposito del ricorso per cassazione nei termini è presupposto processuale; la sua mancanza consente la declaratoria d'ufficio di improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il mancato deposito del ricorso ha impedito di ravvisare i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Cass. n. 4859 del 1981
Richiamata a sostegno del potere della Corte di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità anche in caso di mancato deposito del ricorso, se i dati essenziali risultano altrimenti conosciuti.
Cass. n. 26529 del 2017
Richiamata nel medesimo senso sulla declaratoria d'ufficio di improcedibilità nonostante la conoscenza del ricorso tramite controricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità, rilevabile d'ufficio.
- La conoscenza del contenuto essenziale del ricorso da parte della Corte attraverso il controricorso dell'intimato non sana l'omesso deposito del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso esclude il raddoppio del contributo unificato quando manchino i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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