Cassazione Penale, Ordinanza n. 05572/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma l'affermazione di responsabilità pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, condannata in appello per reati connessi alla guida in stato di alterazione e al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di legge, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché reiterava i motivi di appello e sollevava censure di merito non consentite in sede di legittimità. In particolare: con il primo motivo contestava la prova della recidiva nel biennio nella guida senza patente, ma la Corte ha rilevato che la definitività dell'accertamento amministrativo poteva desumersi da un elemento dimostrativo unito alla mancata allegazione di impugnazioni o richiesta di oblazione; con il secondo motivo contestava la valutazione del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, ma la Corte ha osservato che, per tale fattispecie, non occorre l'accertamento dello stato di alterazione, essendo sufficiente il ragionevole motivo di ritenere la conducente sotto effetto di stupefacenti. Sono stati inoltre ritenuti infondati o non scrutinabili il motivo sul diniego della continuazione, motivato dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di elementi sull'unicità del disegno criminoso, e quello sul diniego delle attenuanti generiche, sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
guida senza patente
La Corte richiama il principio secondo cui, per integrare la recidiva nel biennio e provare la definitività dell'accertamento amministrativo, è sufficiente un elemento dimostrativo della violazione precedente, in mancanza di allegazioni difensive contrarie.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una rivalutazione del merito o in una critica della motivazione di fatto, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua, coerente e immune da manifesta illogicità.
- In tema di guida senza patente, ai fini della recidiva nel biennio, la prova della definitività dell'accertamento amministrativo può essere desunta da elementi indiziari idonei, se non contrastati dalla difesa con allegazioni relative a impugnazione o oblazione della sanzione.
- Per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l'assunzione di stupefacenti, non è necessario un accertamento pieno dello stato di alterazione del conducente: è sufficiente che vi siano ragionevoli motivi per ritenere che fosse alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
- Il diniego della continuazione è legittimamente motivato quando il giudice dia conto della distanza temporale tra i fatti e dell'assenza di elementi sintomatici di un unico disegno criminoso.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
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