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Sentenza

Sentenza n. 12360/2026 - Roma, Sezione 2Q

Giustizia amministrativa202306502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del programma speciale di protezione adottata dalla Commissione centrale ex art. 10 della legge n. 82/1991

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la revoca del programma speciale di protezione, disposta nei confronti del collaboratore di giustizia e, in via derivata, dei familiari. La revoca era motivata dall’avvio non autorizzato, nonostante una precedente diffida, di un’attività lavorativa come autista di carroattrezzi, ritenuta incompatibile con le esigenze di sicurezza e mimetizzazione, nonché dall’opposizione al trasferimento in altra località protetta. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 9 della legge n. 82/1991, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato la situazione di pericolo grave e attuale per l’incolumità del collaboratore e dei familiari né l’apporto collaborativo prestato. Con il secondo motivo sono stati invocati l’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e gli artt. 3 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in relazione alla tutela della vita e dell’incolumità fisica e psichica. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2 e 29 Cost. Con il quarto motivo è stata denunciata la contraddittorietà e l’illogicità manifesta del provvedimento, poiché la Commissione, revocando il programma speciale, aveva contestualmente segnalato la posizione dei ricorrenti all’Autorità provinciale di pubblica sicurezza per l’eventuale adozione di misure ordinarie di protezione. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Ha ritenuto che la permanenza nel programma speciale di protezione costituisca oggetto di valutazione discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice solo quanto alla conformità ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità. Le speciali misure di protezione sono temporanee e modificabili e la loro revoca è disciplinata dall’art. 13-quater del d.l. n. 8/1991, che considera sia l’attualità e gravità del pericolo sia la condotta degli interessati e l’osservanza degli impegni assunti. Il Collegio ha distinto tra ipotesi di revoca obbligatoria e ipotesi di revoca facoltativa, rilevando che l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni del programma può giustificare la revoca anche senza un accertamento penale della condotta. L’attività lavorativa non autorizzata, ritenuta inidonea a garantire la protezione, e il rifiuto del trasferimento sono stati valutati come comportamenti contrari agli obblighi del programma e incompatibili con le esigenze di sicurezza. La situazione di pericolo non impone, di per sé, il mantenimento delle misure quando il beneficiario violi gli impegni assunti o vanifichi concretamente il programma. Il programma è stato qualificato come contratto ad oggetto pubblico, soggetto ai principi di buona fede, lealtà e correttezza, con obbligo del beneficiario di collaborare all’attuazione delle prescrizioni. È stata esclusa la contraddittorietà tra la revoca delle misure speciali e la segnalazione alle autorità provinciali per l’eventuale adozione di misure ordinarie, trattandosi di strumenti diversi per fonte del potere ma funzionalmente diretti alla tutela della sicurezza. È stata infine respinta la censura procedimentale, poiché l’art. 13 della legge n. 241/1990 esclude l’applicazione delle disposizioni sulla partecipazione, tra cui l’art. 7, ai procedimenti previsti dal d.l. n. 8/1991 e dalla legge n. 82/1991.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 15 marzo 1991, n. 82

    La situazione di pericolo e gli altri presupposti della protezione devono essere considerati nel sistema delle misure speciali, ma l’esistenza del pericolo non prevale automaticamente sulla violazione degli obblighi assunti dal beneficiario.

  • art. 13-quater d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla l. 15 marzo 1991, n. 82

    Le speciali misure di protezione…possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge

    La disposizione stabilisce il carattere temporaneo e modificabile delle misure e individua i parametri per la decisione di permanenza, modifica o revoca, distinguendo tra fattispecie di revoca obbligatoria e facoltativa.

  • art. 12, comma 2, lett. b) ed e), d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla l. 15 marzo 1991, n. 82

    L’inosservanza degli impegni assunti ai sensi della disposizione può integrare una fattispecie di revoca delle speciali misure di protezione.

  • art. 11 l. 15 marzo 1991, n. 82

    La richiesta di revoca del programma proveniente dalla Procura competente fa venir meno il presupposto per il mantenimento delle speciali misure, sicché la Commissione non può disporne la prosecuzione in contrasto con la disciplina legislativa.

  • art. 11 d.m. 23 aprile 2004, n. 161

    Il procedimento di revoca o modifica richiede la valutazione delle circostanze rilevanti e, nei casi previsti, l’acquisizione dei pareri delle autorità competenti; le misure possono essere revocate quando cessano l’attualità o la gravità del pericolo, risultano idonee altre misure o vengono meno gli obblighi del programma.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio non è applicabile al procedimento di revoca delle speciali misure di protezione, in forza dell’esclusione prevista dall’art. 13 della stessa legge.

  • art. 13 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non si applicano ai procedimenti previsti dal d.l. n. 8/1991, convertito dalla l. n. 82/1991.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • La decisione sulla permanenza, modifica o revoca delle speciali misure di protezione per collaboratori di giustizia appartiene alla discrezionalità dell’Amministrazione; il sindacato giurisdizionale verifica la conformità ai presupposti normativi, ai fatti accertati e ai canoni di logica e razionalità, senza sostituire la valutazione amministrativa.
  • Le speciali misure di protezione hanno carattere temporaneo e mutevole: la loro permanenza richiede la verifica periodica dell’attualità e gravità del pericolo, dell’idoneità delle misure, della condotta del beneficiario e dell’osservanza degli impegni assunti.
  • La violazione degli obblighi del programma di protezione può legittimare la revoca anche in assenza di un previo accertamento penale, quando la condotta oggettiva del beneficiario sia incompatibile con le esigenze di sicurezza e vanifichi le finalità del programma.
  • L’esistenza di un pericolo grave per il beneficiario o i suoi familiari non impone automaticamente il mantenimento delle misure speciali qualora il beneficiario violi gli impegni assunti o tenga comportamenti incompatibili con l’attuazione concreta del programma.
  • Il programma speciale di protezione costituisce un contratto ad oggetto pubblico; il beneficiario è tenuto, secondo buona fede, lealtà e correttezza, a rispettare le prescrizioni imposte e a collaborare attivamente alla loro attuazione.
  • Ai procedimenti disciplinati dal d.l. n. 8/1991 e dalla l. n. 82/1991 non si applicano le disposizioni sulla partecipazione procedimentale previste dalla legge n. 241/1990, compresa la comunicazione di avvio del procedimento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PAPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentale

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