Ordinanza n. 2878/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli esiti del corso accademico di formazione iniziale da 60 CFU per la classe di concorso AB24
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha proposto appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la tutela cautelare. Dalla motivazione emerge che in primo grado erano state dedotte irregolarità procedurali e che la domanda cautelare mirava a ottenere un’ulteriore rivalutazione dei risultati conseguiti nel corso accademico di formazione iniziale da 60 CFU per la classe di concorso AB24 (Lingua e cultura straniera: Inglese). Il giudice d’appello non specifica ulteriormente il contenuto delle irregolarità dedotte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando in sostanza il diniego di tutela pronunciato dal TAR. Ha ritenuto decisivo il plurimo e ripetuto giudizio fortemente negativo sui risultati conseguiti dalla candidata nel corso di formazione. Tale circostanza impedisce, in sede cautelare, di consentire un’ennesima rivalutazione della candidata, non prevista dalla disciplina applicabile. Il medesimo elemento rende prive di rilievo, ai fini della decisione, le irregolarità procedurali dedotte. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere accordata per ottenere una rivalutazione ulteriore e non prevista della posizione di un candidato quando gli esiti della procedura siano stati oggetto di plurimi e ripetuti giudizi fortemente negativi.
- La presenza di giudizi ripetutamente e significativamente negativi sui risultati conseguiti dal candidato può rendere prive di rilievo, ai fini della tutela cautelare, le irregolarità procedurali dedotte, quando tali irregolarità non siano idonee a superare l’esito sostanziale della valutazione.
- In sede di appello cautelare, il giudice può confermare il rigetto della domanda quando la misura richiesta determinerebbe un’attività di rivalutazione non prevista e non giustificata dagli elementi complessivi della procedura.
Come è indicizzato
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