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Sentenza

Sentenza del 20/10/2015 n. 2174 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRPEF - Reddito d'impresa - Attività volta alla commercializzazione di prodotti agricoli - Legittimità - Regime del reddito agrario - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di poter applicare il regime del reddito agrario previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 917/1986 e il regime speciale IVA per i produttori agricoli previsto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972. La controversia riguardava la qualificazione dell'attività: agricola, con conseguente applicazione dei regimi agevolati, oppure commerciale, con determinazione del reddito d'impresa. Il presupposto per il regime agricolo è lo svolgimento di un'attività riconducibile all'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., diretta alla coltivazione del fondo e alla cura o allo sviluppo di un ciclo biologico vegetale, mediante utilizzazione della terra.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Poiché l'attività concretamente svolta era stata qualificata come mera commercializzazione di prodotti agricoli e non come coltivazione del fondo o attività connessa a un ciclo biologico, è stato ritenuto legittimo l'accertamento di un reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973. Non potevano quindi applicarsi né il regime del reddito agrario né il regime speciale IVA dei produttori agricoli.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Il regime del reddito agrario presuppone lo svolgimento di una concreta attività agricola, collegata alla coltivazione del fondo e alla cura o allo sviluppo di un ciclo biologico vegetale.

  • Art. 34 del d.P.R. n. 633/1972

    regime speciale dei produttori agricoli

    Il regime speciale IVA è applicabile ai soggetti che operano effettivamente come produttori agricoli; non si estende a chi svolge una prevalente o esclusiva attività commerciale di acquisto e rivendita.

  • Art. 2135 del codice civile

    È imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse, con cura e sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso.

  • Art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973

    accertamento del reddito d'impresa

    Quando dagli elementi concretamente accertati emerge lo svolgimento di un'attività commerciale, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito d'impresa mediante accertamento analitico-induttivo o induttivo nei presupposti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La mera vendita o commercializzazione di prodotti agricoli non rende automaticamente agricola l'attività ai fini fiscali: occorre verificare il concreto svolgimento di una fase del ciclo biologico e il collegamento con la coltivazione del fondo.
  • Per applicare il regime del reddito agrario e il regime IVA dei produttori agricoli è necessario dimostrare la qualifica sostanziale di imprenditore agricolo, non solo adottare formalmente una denominazione o un codice attività del settore agricolo.
  • Quando l'attività consiste prevalentemente nell'acquistare prodotti da terzi e rivenderli, senza produzione propria o senza una reale attività agricola connessa, il reddito deve essere normalmente qualificato come reddito d'impresa commerciale.
  • La qualificazione fiscale dipende dai fatti concretamente accertati: documentazione contabile, provenienza dei prodotti, disponibilità e coltivazione dei terreni, modalità operative e reale partecipazione a un ciclo biologico.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare il nesso effettivo tra l'attività commerciale e la produzione agricola propria o legalmente riconducibile all'impresa agricola.

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