Sentenza del 30/05/2017 n. 3838 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Ricorso - Termine di proposizione - Produzione di estratti di ruolo - Rimessione in termini - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, di dover essere rimesso in termini per proporre l'impugnazione, facendo riferimento alla produzione degli estratti di ruolo e presumibilmente alla conoscenza della cartella avvenuta in un momento successivo alla sua notifica. La questione riguardava la decorrenza del termine di 60 giorni per impugnare la cartella e la possibilità di dimostrare una diversa data di conoscenza effettiva dell'atto.
La decisione
La rimessione in termini è stata esclusa. La mera produzione degli estratti di ruolo non è sufficiente a dimostrare una diversa decorrenza del termine per impugnare. Se la cartella era stata notificata, anche in modo irrituale, il termine di 60 giorni decorreva da tale notifica. Per provare che la conoscenza della cartella fosse avvenuta in una data successiva, il ricorrente avrebbe dovuto produrre l'atto di pignoramento presso terzi con la relativa relata di notifica, oppure altro documento idoneo ad attestare il giorno dell'effettiva conoscenza della cartella. Il ricorso, pertanto, non ha ottenuto la rimessione in termini.
Norme richiamate
Termine di 60 giorni per l'impugnazione degli atti tributari
Il termine decorre dalla notifica dell'atto impugnabile, anche quando la notifica sia stata effettuata in modo irrituale, salvo che il contribuente dimostri documentalmente una diversa data di conoscenza effettiva.
Rimessione in termini nel processo tributario
La rimessione in termini non può fondarsi sulla sola produzione di estratti di ruolo; è necessaria la prova concreta e documentale dell'impedimento o della diversa data in cui il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto.
Massime di principio
- La produzione di un estratto di ruolo, da sola, non dimostra quando il contribuente abbia avuto conoscenza della cartella e non consente automaticamente di spostare il termine per impugnarla.
- In presenza di una notifica, anche irrituale, il termine di impugnazione può decorrere comunque da quella notifica, se il contribuente ne ha avuto conoscenza sufficiente.
- Chi sostiene di aver conosciuto l'atto in una data successiva deve fornire documenti puntuali, come la relata di notifica di un pignoramento o altri atti che attestino la prima conoscenza effettiva.
- La rimessione in termini è eccezionale e richiede una prova specifica: non basta allegare genericamente di aver appreso dell'esistenza della cartella in un momento successivo.
- È opportuno contestare tempestivamente la cartella e conservare ogni documento relativo alle notifiche, agli atti esecutivi e alla prima comunicazione ricevuta.
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