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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27611/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio (con aggravante per finalità di agevolazione del clan) denunciando: 1) insufficiente gravità indiziaria e vizi di motivazione, in particolare per la presunta inattendibilità del collaboratore di giustizia Ciro Borriello e per l'uso, ritenuto non univoco, dei tabulati telefonici a suo carico; contesta inoltre l'applicazione dell'aggravante perché, a suo dire, il movente sarebbe di natura familiare e non funzionale al clan; 2) mancanza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione), per il tempo trascorso, la sostanziale incensuratezza e la scarsità o assenza di contatti con gli altri indagati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano operato una illegittima valutazione frazionata della credibilità del collaboratore: le dichiarazioni di Borriello relative al ricorrente risultano corroborate da riscontri (tabulati telefonici, messaggi, dichiarazioni di altri collaboratori e accertamenti dei vigili del fuoco) e i tabulati sono stati valutati come elemento oggettivo idoneo a collocare l'indagato sul posto. Quanto all'aggravante per finalità di agevolazione del sodalizio, il Tribunale ha motivatamente inquadrato l'azione nel contesto delle attività del clan Sarno (movente, modalità e organizzazione). Sulle esigenze cautelari è stata richiamata la relativa presunzione di necessità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per reati di questa gravità: il ricorrente non ha prodotto elementi sufficienti a contrastare tale presunzione (il mero decorso del tempo o l'assenza di ulteriori attività illecite non sono di per sé idonei). Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000 alla cassa delle ammende; invio del provvedimento alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (aggravante per finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso)

    La condotta è stata ricondotta al contesto delle attività del clan e valutata come volta a riaffermare il dominio del sodalizio; l'aggravante è stata applicata sulla base di movente, modalità organizzative e contesto operativo, estendendone l'effetto ai concorrenti dell'azione.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Costituisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni reati gravi; la Corte ha confermato che tale presunzione non è stata efficacemente contrastata dal ricorrente e che il mero decorso del tempo è neutro se non accompagnato da altri elementi a favore della revoca o attenuazione della misura.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma generale sulle misure cautelari meno afflittive; la Corte ha ricordato che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale sulla disciplina generale, salvo prova contraria.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (trasmissione dei provvedimenti per le incombenze previste).

  • Sent. Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla misura equitativa dell'ammenda quando non vi sono elementi che indichino che il ricorso sia stato proposto senza colpa; la Corte ha comunque disposto il versamento di euro 3.000 ove non sussistano tali elementi.

Massime di principio

  • La credibilità di un collaboratore di giustizia può essere valutata in modo non unitario: parti delle sue dichiarazioni possono essere ritenute prive di riscontro mentre altre, corroborate da elementi oggettivi (tabulati, messaggi, riscontri tecnici), possono essere considerate attendibili.
  • I tabulati telefonici e i messaggi rappresentano riscontri di 'certa valenza oggettiva' quando l'utenza non è contestata dall'indagato e possono collocare soggetti in luoghi e tempi utili a corroborare dichiarazioni testimoniali.
  • Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari rende più difficile ottenere misure cautelari meno afflittive o la revoca della custodia in carcere; il decorso del tempo, da solo, raramente basta a superare tale presunzione.
  • Per mettere in discussione l'aggravante legata all'agevolazione di un sodalizio, è necessario dimostrare concretamente l'assenza di collegamento funzionale tra la condotta e l'attività del gruppo criminale: ragioni familiari non contrastano l'applicazione dell'aggravante se l'azione è inserita in un disegno organizzativo riconducibile al clan.
  • In sede di impugnazione cautelare, le censure generiche o meramente avversative della valutazione dei fatti dai giudici di merito sono difficili da accogliere se il provvedimento motivato ha indicato riscontri concreti e coerenti a supporto delle decisioni cautelari.

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