Sentenza del 09/01/2019 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notifica - regolarità - fotocopia documento da cui non scaturiscono effetti giuridici - norme c.c. disconoscimento conformità - non applicabilità - libero apprezzamento del giudice - legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo relativo a diverse cartelle di pagamento, sostenendo l'irregolarità o comunque l'insufficiente prova delle notifiche, poiché l'Agente della riscossione aveva prodotto in primo grado copie delle relate senza depositare gli originali. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso proprio per la mancata produzione degli originali. Riscossione Sicilia ha contestato tale decisione, sostenendo che le copie delle relate, insieme agli estratti di ruolo e agli altri dati identificativi, erano idonee a dimostrare la regolarità delle notificazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agente della riscossione e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, quando la fotocopia è prodotta non per farle produrre direttamente effetti giuridici, ma per dimostrare un fatto quale la regolarità della notifica, non trovano applicazione le norme civilistiche sul disconoscimento della conformità all'originale. La copia può essere valutata liberamente dal giudice, anche mediante presunzioni e altri elementi documentali. Nel caso concreto, le relate, gli estratti di ruolo e la corrispondenza dei dati consentivano di identificare il contribuente, le pretese tributarie, le cartelle e gli estremi delle notifiche. Le cartelle risultavano inoltre consegnate presso la sede sociale a una persona incaricata di ricevere gli atti. È stato quindi dichiarato legittimo il fermo amministrativo relativamente alle cartelle indicate ed è stata condannata la società al pagamento di euro 1.804,00, oltre accessori, in favore dell'Agente della riscossione.
Norme richiamate
Norme del Codice civile sul disconoscimento della conformità della copia all'originale
Secondo la sentenza, tali norme non si applicano quando la copia è prodotta soltanto come elemento di prova della regolarità di un fatto, come la notificazione, e non come documento destinato a produrre direttamente effetti giuridici.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 10326 del 13 maggio 2014
Allorquando da un documento presentato in fotocopia non scaturiscano direttamente effetti giuridici, ma esso sia esibito soltanto per provarne la conformità con il documento in possesso del contribuente, non si applicano le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale.
La copia della relata di notifica può essere valutata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento e può risultare sufficiente, insieme ad altri elementi, a dimostrare la regolarità della notificazione senza necessità di depositare l'originale.
Massime di principio
- La mancata produzione dell'originale della relata di notifica non determina automaticamente l'inesistenza o l'irregolarità della notifica.
- Una copia può essere sufficiente se è coerente con estratti di ruolo, dati del contribuente, numero della cartella, importi ed estremi della notificazione, purché l'insieme degli elementi renda il fatto verificabile in modo univoco.
- Il disconoscimento della conformità all'originale previsto dal Codice civile non opera automaticamente quando la copia è utilizzata come prova documentale di un fatto e non come documento produttivo di effetti giuridici autonomi.
- Il giudice deve valutare liberamente l'attendibilità della copia e può fondarsi anche su presunzioni e altri documenti concordanti.
- La consegna della cartella presso la sede sociale a una persona addetta alla ricezione degli atti può integrare una notificazione valida, se le circostanze consentono di qualificarla come incaricata o legittimata a ricevere la notificazione.
- Chi contesta la notifica non può limitarsi a rilevare l'assenza dell'originale, ma deve indicare elementi concreti e specifici che mettano in dubbio l'autenticità, la riferibilità o la correttezza della copia e del procedimento notificatorio.
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