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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27296/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione per vizio di motivazione: 1) mancata concessione della sospensione condizionale della pena richiesta come motivo nuovo (l'imputato deduceva che le condizioni per il beneficio sussistevano: fatti commessi in breve arco temporale, astensione da successivi reati, complessiva durata delle condanne sotto il limite biennale); 2) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, nonostante il consenso dell'imputato all'acquisizione del compendio investigativo e il comportamento processuale collaborativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi proposti costituissero una richiesta di rivalutazione del merito già dedotta e correttamente valutata in appello. Precisato che la richiesta di sospensione condizionale sollevata per la prima volta nei motivi nuovi non è proponibile in cassazione secondo la giurisprudenza consolidata, e che la valutazione sulla prevalenza delle attenuanti è questione di merito non sindacabile se dotata di motivazione logica. Si conferma pertanto l'operato della Corte d'appello (che aveva dichiarato estinto per prescrizione il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e aveva confermato le condanne per resistenza aggravata e lesioni aggravate, rideterminando la pena in otto mesi). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; le spese processuali relative alle parti civili sono compensate per assenza di interesse rispetto al gravame.

Norme richiamate

  • Codice della Strada

    Rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolimetrico; nel caso di specie il relativo capo di imputazione è stato dichiarato estinto per prescrizione

  • Codice Penale

    Norme relative al reato di resistenza a pubblico ufficiale e alla circostanza aggravante richiamata; la Corte d'appello ha confermato la condanna per tale reato

  • Codice Penale

    Norme relative alle lesioni personali e alla loro aggravazione; la Corte d'appello ha confermato la condanna per lesioni aggravate

  • Codice di Procedura Penale

    Attribuisce al giudice d'appello il potere-dovere di applicare la sospensione condizionale della pena; la giurisprudenza richiamata puntualizza che, pur essendo potere-dovere, l'esercizio è discrezionale e connesso alla valutazione di merito, per cui l'omessa richiesta nel merito preclude la deduzione in cassazione della mancata concessione

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Previsione sulle modalità del trattamento del procedimento in udienza con forme e modalità straordinarie (es. modalità a distanza) utilizzate per la camera di consiglio

  • Codice di Procedura Penale

    Prevede la condanna, in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende; applicata nella sentenza impugnata

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite

    Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018

    Chiarisce i limiti dell'impugnabilità in cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale quando la richiesta non è stata formulata nel giudizio di merito; sottolinea la natura discrezionale del beneficio e la necessità di dedurlo tempestivamente

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena è un beneficio la cui applicazione in appello è legata a valutazioni di merito: se non è chiesta nel corso del giudizio di merito, la sua mancata concessione non è deducibile in cassazione.
  • Le Sezioni Unite richiamate confermano che, pur essendo il giudice d'appello titolare di un potere-dovere, l'esercizio di tale potere è discrezionale e correlato ad elementi che devono essere affrontati nel merito; le richieste introdotte tardivamente non consentono un sindacato in sede di legittimità.
  • La valutazione della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti è questione di merito: la Cassazione sindaca la logicità e completezza della motivazione, non rivaluta i fatti né ricalcola il peso delle circostanze se la motivazione è congrua.
  • Precedenti penali recenti e attinenti alla stessa materia sono elementi rilevanti nella prognosi di non recidiva e possono ostare alla concessione di benefici come la sospensione condizionale.
  • Il consenso all'utilizzo del compendio investigativo e comportamenti processuali collaborativi possono costituire attenuanti, ma il loro rilievo dipende dalla valutazione complessiva del giudice di merito.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e a somme in favore della Cassa delle ammende; le parti civili potrebbero non avere interesse a un grado di giudizio che non incide sul rapporto civilistico

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