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Sentenza

Sentenza del 23/11/2018 n. 30357 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atto irrogazione delle sanzioni emesso dopo l'annullamento giudiziale dell'atto prodromico - Illegittimità originaria - Conseguenze - Rapporto di pregiudizialità tra cause - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'annullamento dell'atto di irrogazione delle sanzioni. Ha sostenuto che l'atto sanzionatorio, pur notificato dopo l'annullamento dell'avviso di rettifica e revisione dell'accertamento doganale, fosse autonomo e potesse essere adottato prima della definitività della sentenza sull'atto presupposto. Secondo l'Agenzia, il giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio sulle sanzioni ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione definitiva sull'accertamento, anche per evitare la decadenza dal potere sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che l'irrogazione delle sanzioni presuppone la legittima esistenza dell'atto di accertamento della violazione. Poiché l'atto sanzionatorio era stato emesso dopo l'annullamento giudiziale dell'atto impositivo presupposto, esso era originariamente illegittimo per mancanza del necessario presupposto. Le sentenze tributarie di merito concernenti atti impositivi hanno efficacia immediata, anche se non definitive; pertanto non occorreva sospendere il giudizio sulle sanzioni ex art. 295 c.p.c. Le spese sono state compensate per la novità dell'orientamento giurisprudenziale applicato.

Norme richiamate

  • Art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria del processo presuppone un effettivo rapporto di pregiudizialità tra due giudizi. Tale rapporto non sussiste quando l'atto sanzionatorio sia stato emesso dopo l'annullamento giudiziale dell'atto impositivo presupposto, perché l'illegittimità dell'atto sanzionatorio è già originaria.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.

    La violazione di una norma processuale, quale l'art. 295 c.p.c., deve essere formalmente dedotta ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c.; tuttavia, l'erronea indicazione del numero non è decisiva se il contenuto della censura individua chiaramente il vizio denunciato.

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile contribuisce a fondare l'immediata efficacia delle sentenze tributarie di merito.

  • Art. 68, D.Lgs. n. 546/1992

    La disciplina della riscossione frazionata e dei rimborsi in conformità alle sentenze tributarie presuppone che queste producano effetti immediati sull'efficacia dell'atto impositivo.

  • Art. 9, D.Lgs. n. 156/2015

    La norma ha espressamente previsto e ampliato l'efficacia immediata delle sentenze tributarie concernenti atti impositivi, confermando un principio già ricavabile dalla disciplina previgente.

  • Art. 20, D.Lgs. n. 472/1997

    Il rischio di decadenza dal potere di irrogare le sanzioni non consente all'amministrazione di emettere un atto sanzionatorio privo del legittimo atto impositivo presupposto.

  • Art. 282 c.p.c.

    In base al rinvio generale al codice di rito civile, la sentenza di primo grado è immediatamente efficace, principio applicabile anche alle sentenze tributarie di merito secondo la giurisprudenza richiamata.

Massime di principio

  • L'atto di irrogazione delle sanzioni deve poggiare su un accertamento legittimo della violazione; se l'atto presupposto è stato annullato prima dell'emissione della sanzione, la sanzione è originariamente illegittima.
  • L'annullamento non deve essere necessariamente definitivo: le sentenze tributarie di merito producono effetti immediati, salvo successive modifiche nei gradi di giudizio.
  • Non è necessario sospendere il giudizio sulla sanzione in attesa della definitività del giudizio sull'accertamento quando la sanzione è stata emessa dopo l'annullamento dell'atto presupposto.
  • L'autonomia formale tra accertamento e sanzione non elimina il rapporto sostanziale di dipendenza: la sanzione non può sopravvivere alla mancanza del valido presupposto della violazione.
  • Le esigenze dell'amministrazione di evitare la decadenza dal potere sanzionatorio non legittimano l'emissione di una sanzione in assenza di un accertamento valido; occorre valutare tempestivamente l'emissione degli atti e gli effetti delle decisioni giudiziali.

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