Sentenza del 25/10/2017 n. 25275 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005, 2006 e 2007, contestando la maggiore imposta richiesta in conseguenza dell'inserimento del terreno nel PRG e della sua qualificazione come area edificabile. In Cassazione ha dedotto: la formazione di un giudicato interno sulla rilevanza della comunicazione del cambio di destinazione urbanistica; l'omessa pronuncia della CTR sulla mancata allegazione della stima UTE agli avvisi e sulla misura delle sanzioni; nonché l'omessa valutazione di una perizia di parte depositata per contestare il valore attribuito al terreno.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il Comune avesse riproposto in appello la questione relativa alla rilevanza della comunicazione del cambio di destinazione, impedendo la formazione del giudicato interno. Ha invece accolto gli altri motivi: la CTR non aveva esaminato le contestazioni sulla motivazione degli avvisi, sull'allegazione della stima UTE e sulla quantificazione delle sanzioni, e aveva erroneamente affermato che la contribuente non avesse prodotto una perizia di parte. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c., n. 4
violazione o falsa applicazione delle norme sul procedimento, nonché nullità della sentenza o del procedimento
La norma consente di denunciare in Cassazione l'omessa pronuncia del giudice su domande, eccezioni o questioni ritualmente sottoposte alla sua decisione. Nel caso concreto è stata ritenuta sussistente perché la CTR non aveva esaminato la contestazione relativa alla stima UTE e quella concernente le sanzioni.
Art. 360 c.p.c., n. 5
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
La disposizione consente di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti. La Corte l'ha applicata rilevando che la CTR aveva ignorato la perizia di parte, erroneamente affermando che la contribuente non avesse prodotto una specifica contestazione del valore del terreno.
Disciplina dell'ICI sulle aree edificabili
La qualificazione urbanistica di un terreno come edificabile può incidere sul presupposto e sulla base imponibile ICI. Tuttavia, la determinazione del valore deve essere adeguatamente motivata e il giudice deve esaminare le prove contrarie, comprese le perizie di parte e gli elementi comparativi di mercato.
Massime di principio
- La mancata riproposizione in appello di una specifica questione può determinare la formazione del giudicato interno; non vi è però giudicato se la questione è stata espressamente richiamata nell'atto di appello, anche se poi il giudice la esamina in modo insufficiente.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta costituisce un vizio della sentenza, distinto dalla semplice motivazione insufficiente o sintetica.
- Quando il contribuente deposita una perizia o altra prova tecnica idonea a contestare il valore accertato dall'amministrazione, il giudice deve esaminarla e motivare specificamente le ragioni dell'eventuale rigetto.
- La stima utilizzata dall'ente impositore e il relativo valore del bene devono essere valutati anche sotto il profilo della motivazione dell'avviso; la mera esistenza della stima non esaurisce necessariamente l'obbligo motivazionale.
- La quantificazione delle sanzioni costituisce una questione autonoma: se viene contestata, il giudice deve pronunciarsi espressamente sui presupposti e sulla misura applicata.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'importo dell'imposta, ma impone al giudice di merito di riesaminare le questioni ignorate o valutate con motivazione viziata.
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