Cassazione Penale, Sentenza n. 33819/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per bancarotta semplice. Deduce (1) nullità della sentenza per essere stata pronunciata in assenza del difensore di fiducia, contestando il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale presentata tempestivamente; (2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che non sarebbe stato correttamente valutato l'elemento psicologico del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la questione manifestamente infondata: il giudizio d'appello si era svolto con trattazione scritta perché il difensore non aveva tempestivamente richiesto la trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis L. n. 176/2020; in tale ipotesi non opera la disciplina sull'impedimento di comparire del difensore (art. 420-ter c.p.p.), per cui il rinvio richiesto non doveva essere accolto. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché propone censure generiche e di fatto, tese a una rivalutazione del merito circa il diniego delle attenuanti generiche, e pertanto non recepibili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23-bis, L. n. 176 del 2020 (discipline emergenziali sul procedimento in appello)
Quando il difensore non formula tempestiva richiesta di trattazione orale, il giudizio d'appello può svolgersi per iscritto; in tale ipotesi non si applicano le conseguenze previste per la comparizione personale del difensore in caso di legittimo impedimento
art. 420-ter c.p.p.
La norma sul legittimo impedimento del difensore, che impone il rinvio in caso di impedimento comprovato quando sia richiesta la comparizione orale, non trova applicazione se il giudizio d'appello si svolge con contraddittorio cartolare (trattazione scritta)
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Se il difensore intende che l'appello si svolga oralmente deve presentare tempestiva e formale richiesta; in mancanza il giudizio potrà seguire la trattazione scritta e non si potrà ottenere il rinvio per legittimo impedimento del difensore.
- La previsione dell'impedimento del difensore (art. 420-ter c.p.p.) opera principalmente quando è prevista e richiesta la comparizione personale in udienza; non produce effetto se il procedimento è organizzato per trattazione scritta.
- In Cassazione le censure meramente dirette a una rivalutazione del fatto o della motivazione di merito (es. contestazione del diniego delle attenuanti generiche senza profili di diritto specifici) sono spesso dichiarate inammissibili; è necessario dedurre errori di diritto o vizi motivazionali ben circostanziati.
- Chi impugna deve formulare doglianze precise e supportate: istanze processuali (rinvio, trattazione orale) vanno presentate tempestivamente e documentate; le questioni sul trattamento sanzionatorio richiedono motivazioni specifiche che colleghino i fatti a errori di diritto.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); occorre valutare il rischio di tali conseguenze prima di proporre ricorso infondato o meramente riconsiderativo del fatto.
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