Sentenza n. 311/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, previa concessione di idonee misure cautelari, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1194 del 28 maggio 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia n. 1194 del 28 maggio 2025, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione al RTI Securpol-Metronotte della procedura aperta per i servizi di aviation security presso l’Aeroporto di Palermo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’aggiudicazione della procedura aperta per i servizi di sicurezza dei passeggeri, bagagli, merci e altri servizi di aviation security presso l’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. KSM, mandataria di un costituendo RTI, aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo, in primo luogo, che la propria offerta avrebbe dovuto conseguire un punteggio superiore per il subcriterio relativo al numero di addetti aggiuntivi. Secondo l’appellante, oltre alle 252 unità minime, l’offerta avrebbe messo a disposizione ulteriori 1072 unità, per un totale idoneo a ottenere il punteggio massimo. In appello ha dedotto l’erronea interpretazione della lex specialis e dell’offerta, nonché vizi di motivazione e violazione dei criteri ermeneutici dei contratti. In secondo luogo, ha contestato la certificazione ENAC dichiarata dal raggruppamento aggiudicatario. In terzo luogo, ha lamentato che la commissione avesse valutato la capacità tecnica dell’aggiudicatario considerando separatamente più contratti stipulati con il medesimo committente, mentre per il RTI KSM aveva considerato unitariamente tre contratti. Infine, in via subordinata, ha dedotto l’illegittimità della griglia di giudizi qualitativi predisposta dalla commissione dopo l’apertura delle offerte tecniche, ritenendo violati i principi di predeterminazione dei criteri, trasparenza e par condicio. Securpol ha proposto appello incidentale riproponendo le censure già formulate in primo grado contro l’ammissione del RTI KSM, concernenti l’asserita mancanza dell’autorizzazione prefettizia di Italpol, la certificazione ISO 31000 e la capacità tecnica e finanziaria del raggruppamento; tali questioni erano state dichiarate improcedibili dal TAR e sono rimaste assorbite dall’esito dell’appello principale.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l’appello principale e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale. Quanto al personale aggiuntivo, il disciplinare attribuiva il punteggio agli addetti effettivamente dedicati al servizio e che il concorrente intendesse impiegare per garantirne l’esecuzione, oltre le 252 unità minime. La dichiarazione di KSM relativa a 1072 unità ulteriori disponibili, utilizzabili “ove richiesto”, non costituiva un impegno immediato, incondizionato ed esclusivo a destinarle all’appalto, ma attestava soltanto la disponibilità di personale. L’offerta conteneva inoltre una tabella dalla quale risultavano 260 unità destinate al livello operativo del servizio; pertanto erano conteggiabili soltanto 8 unità aggiuntive, con punteggio di 0,61. Il Collegio ha distinto tale formulazione da quella dell’aggiudicataria, che aveva assunto univocamente l’impegno a impiegare 132 addetti aggiuntivi, senza condizioni. È stata quindi confermata la valutazione della commissione. La censura relativa alle certificazioni ENAC è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata, poiché la lex specialis non subordinava il punteggio alla verifica di tali certificazioni e l’appellante non aveva fornito elementi probatori sulla falsità delle dichiarazioni; inoltre, la questione atteneva alla fase esecutiva e non a un requisito di partecipazione. La censura sulla capacità tecnica dell’aggiudicataria è stata dichiarata inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza: anche una riduzione del punteggio dell’aggiudicataria da 7,90 a 6,47 non avrebbe consentito al RTI KSM di colmare il divario complessivo e aggiudicarsi la gara. La doglianza sulla griglia di valutazione è stata respinta perché la commissione non aveva modificato i criteri o i punteggi stabiliti dal disciplinare, ma aveva soltanto esplicitato la corrispondenza tra giudizi qualitativi e coefficienti numerici, imponendo un autovincolo volto a rendere più trasparente e lineare la valutazione tecnica. La censura è stata inoltre ritenuta generica, non essendo state contestate specificamente le valutazioni dei commissari. L’appellante principale è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori e contributo unificato, in favore di ciascuna parte appellata costituita.
Norme richiamate
art. 16.1 del disciplinare di gara
Il punteggio sarà determinato assegnando 10 punti al valore più alto (impiego del maggior numero di addetti da utilizzare per il servizio), mentre i valori intermedi saranno determinati interpolando linearmente fra il valore massimo ed il valore minimo offerti dai concorrenti.
Il punteggio per il personale aggiuntivo spetta solo per gli addetti dedicati al servizio e che l’offerente intende impiegare per garantirne l’espletamento, oltre le 252 unità minime.
art. 16.2 del disciplinare di gara
In base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile da zero e uno, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica.
La commissione poteva esplicitare la corrispondenza tra coefficienti numerici e giudizi qualitativi, senza alterare i criteri e i punteggi della lex specialis.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La censura sulla valutazione della capacità tecnica è stata ritenuta inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza, secondo l’eccezione formulata dall’aggiudicataria.
art. 100, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata richiamata nei motivi dell’appello incidentale in relazione ai requisiti professionali del raggruppamento concorrente, ma la relativa questione non è stata esaminata per l’improcedibilità dell’appello incidentale.
artt. 107 e 108 d.lgs. 36/2023
Le disposizioni sono state richiamate nei motivi relativi alla valutazione e all’aggiudicazione, senza una specifica applicazione nella motivazione decisoria.
art. 134 TULPS
La norma è stata richiamata nel motivo incidentale relativo all’autorizzazione prefettizia per l’esercizio dei servizi di vigilanza, non esaminato nel merito.
art. 257-ter R.D. n. 635/1940
La disposizione è stata richiamata nel motivo incidentale relativo all’estensione territoriale dell’autorizzazione prefettizia, non esaminato nel merito.
Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2022, n. 8119
Ricorre l’offerta “condizionata” nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante.
L’offerta condizionata, incompatibile con la par condicio e con la certezza dei rapporti giuridici, ricorre quando l’impegno contrattuale sia subordinato a condizioni non univoche o estranee alla lex specialis.
Massime di principio
- Quando la lex specialis attribuisce punteggio al personale aggiuntivo dedicato al servizio, rilevano esclusivamente gli addetti che l’offerente si impegna in modo univoco, immediato e incondizionato a impiegare per l’esecuzione dell’appalto; la mera disponibilità di personale, subordinata a una futura richiesta della stazione appaltante, non è sufficiente.
- La dichiarazione dell’offerente che subordini l’impiego del personale aggiuntivo a una richiesta futura della stazione appaltante non equivale a un impegno contrattuale certo e può essere considerata condizionata, in contrasto con la necessaria conformità dell’offerta alla lex specialis e con la par condicio.
- La commissione di gara può, dopo l’apertura delle offerte, esplicitare mediante una griglia la corrispondenza tra giudizi qualitativi e coefficienti numerici già previsti dalla lex specialis, purché non modifichi criteri, subcriteri o punteggi e la griglia operi come autovincolo volto a rendere più trasparente la valutazione.
- Una censura contro il punteggio attribuito a un concorrente è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza quando, anche per effetto della riduzione del punteggio contestato, il ricorrente non potrebbe comunque conseguire l’aggiudicazione.
- La contestazione generica del possesso di certificazioni dichiarate dall’aggiudicatario non è idonea a fondare l’impugnazione se non è accompagnata da elementi di prova sulla falsità delle dichiarazioni; inoltre, una questione relativa a requisiti di esecuzione non incide necessariamente sulla legittimità dell’ammissione o dell’aggiudicazione.
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