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Ordinanza

Ordinanza n. 1160/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, di reiezione della domanda cautelare proposta contro l’esclusione dal concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione dell’atto lesivo. La controversia riguarda il possesso del requisito della condotta incensurabile richiesto per l’ammissione al concorso. L’appellante ha sostenuto che una condanna penale non ancora passata in giudicato non fosse sufficiente a compromettere tale requisito, anche perché i fatti sarebbero riconducibili alla sua sfera privata, e ha invocato l’ammissione con riserva richiamando un precedente del Consiglio di Stato relativo a un procedimento penale ancora in fase preliminare. Ha inoltre dedotto, secondo quanto rilevato dal Collegio, la necessità della tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che il requisito della condotta incensurabile sia compromesso dalla condanna riportata dal candidato, benché non ancora definitiva, poiché essa è stata confermata dal giudice penale d’appello ed è riferita a fatti caratterizzati, per qualificazione giuridica, bene giuridico tutelato e cornice edittale, da un apprezzabile grado di gravità. In particolare, la condanna per il reato di cui all’art. 387-bis c.p., relativo alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, non è stata considerata afferente alla mera sfera privata del candidato: essa denota una volontà antagonista rispetto agli ordini dell’autorità diretti a proteggere la persona offesa e una più intensa propensione offensiva. Il Collegio ha escluso l’ammissione con riserva, ritenendo che essa sia praticabile quando la situazione processuale sia oggettivamente incerta e suscettibile di evolvere verso un’assoluzione, non quando le ragioni dell’accusa siano già state ritenute attendibili dal giudice di merito; il precedente richiamato riguardava infatti un procedimento ancora preliminare, nel quale non era stata esercitata l’azione penale. In ogni caso, è stata rilevata anche l’assenza di un’allegazione adeguata del danno grave e irreparabile non eliminabile dall’eventuale esito favorevole del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 387-bis c.p.

    violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

    La violazione degli ordini dell’autorità posti a tutela della persona offesa non è riconducibile alla mera sfera privata del condannato e può denotare una significativa propensione offensiva, rilevante ai fini della valutazione della condotta incensurabile.

  • art. 62 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • Il requisito della condotta incensurabile richiesto per l’ammissione a un concorso può ritenersi compromesso anche da una condanna penale non ancora passata in giudicato quando la condanna sia stata confermata in appello e riguardi fatti dotati, per qualificazione giuridica, bene giuridico tutelato e cornice edittale, di un apprezzabile grado di gravità.
  • La violazione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento alla persona offesa non costituisce una vicenda meramente privata, poiché esprime una volontà antagonista rispetto agli ordini dell’autorità funzionali alla protezione della vittima e può incidere negativamente sulla valutazione della condotta del candidato.
  • L’ammissione con riserva a una procedura concorsuale, in presenza di un procedimento penale, è giustificata da una situazione processuale oggettivamente incerta e concretamente suscettibile di evolvere in senso assolutorio; non è invece imposta quando il giudice di merito abbia già ritenuto attendibili le ragioni dell’accusa mediante una condanna confermata in appello.
  • Ai fini della tutela cautelare, il ricorrente deve allegare specificamente un danno grave e irreparabile che non possa essere adeguatamente eliminato dall’eventuale esito favorevole del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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