Cassazione Civile, Ordinanza n. 23667/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA, ritenendo inesistenti alcune operazioni commerciali fatturate tra il contribuente, commerciante in veicoli usati, e un terzo, aventi ad oggetto manutenzione di veicoli e fornitura di pneumatici. Il contribuente ha impugnato l'atto, ma il ricorso è stato respinto in primo grado e poi in appello dalla Commissione tributaria regionale. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 352 c.p.c. e vizi di motivazione, sostenendo che la sentenza d'appello fosse una mera riproduzione "copia e incolla" della decisione di primo grado, priva di effettivo confronto con i motivi di gravame e con la documentazione prodotta, oltre che con una sopravvenuta decisione penale sui medesimi fatti. Con il secondo motivo ha denunciato l'omessa valutazione di un fatto decisivo, ma tale censura è stata ritenuta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato per difetto assoluto di motivazione della sentenza di appello, che si era limitata a riprodurre integralmente la motivazione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure mosse in appello. È stato conseguentemente assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello e dia congrua motivazione sui motivi dedotti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia o il mancato esame delle censure formulate in appello
art. 352 c.p.c.
richiamato tra le norme del procedimento di appello asseritamente violate
art. 111 Cost.
la Corte richiama il canone costituzionale del dovere di motivazione, affermando che la motivazione mancante, apparente o graficamente inesistente integra un'anomalia denunciabile in cassazione
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello non può risolversi in una mera riproduzione grafica della sentenza di primo grado se non risulta un'effettiva valutazione critica dei motivi di gravame.
- La tecnica del rinvio o della riproduzione di atti o provvedimenti non è di per sé nulla, ma è valida solo se le ragioni della decisione siano chiaramente attribuibili al giudice e consentano di comprendere la ratio decidendi.
- Quando la sentenza d'appello non si confronta con le specifiche censure dell'appellante, la motivazione può essere considerata del tutto mancante o apparente, con vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., resta sindacabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione del minimo costituzionale, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Come è indicizzato
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