Cassazione Civile, Ordinanza n. 27542/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita nei confronti di un agente di commercio, ritenuto percettore di compensi/provvigioni non dichiarati per più annualità, riferiti a rapporti con società aventi sede a San Marino. La Guardia di Finanza rinveniva documentazione extracontabile, tra cui fatture e un prospetto riepilogativo delle prestazioni di gennaio 2008; l'Agenzia rideterminava per il 2007 il reddito dichiarato e notificava un avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap. In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto per violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000; in appello la CTR accoglieva parzialmente, ritenendo rispettato il termine e fondata la pretesa ai fini Irpef, ma illegittimo l'atto ai fini Iva e Irap. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo censurava la decisione nella parte in cui aveva annullato la ripresa Iva per asserite carenze motivazionali/allegatorie, sostenendo invece che il punto decisivo era la mancata prova, da parte del contribuente, dei presupposti dell'esenzione/non imponibilità Iva; con il secondo deduceva violazione dell'art. 9 d.P.R. 633/1973 e dell'art. 2969 c.c., affermando che le operazioni erano state fatturate e che il contribuente non aveva provato la ricorrenza di uno scambio intracomunitario o dei presupposti della non imponibilità. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale: con il primo motivo insisteva sulla violazione del termine di 60 giorni tra PVC e avviso di accertamento; con il secondo deduceva omesso esame di fatti decisivi e erroneità delle presunzioni e del calcolo del maggior reddito.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, in tema di Iva, chi invoca la non imponibilità/esenzione deve provare i presupposti di legge, e che la CTR aveva trascurato di verificare proprio tale profilo. Ha invece respinto integralmente il ricorso incidentale del contribuente: il primo motivo è stato rigettato perché il termine dilatorio risultava rispettato, dato che l'avviso richiamava solo il PVC consegnato il 29.9.2010 e non un diverso PVC Iva; il secondo motivo è stato respinto perché la CTR aveva illustrato compiutamente gli elementi indiziari posti a base dell'accertamento e il contribuente si era limitato a contrapporre una lettura alternativa dei fatti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il motivo incidentale di omesso esame di fatto decisivo
art. 7 L. 212/2000
richiamato per il dovere di motivazione e allegazione degli atti impositivi richiamati
art. 12, comma 7, L. 212/2000
prevede il termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso di accertamento, ma nel caso concreto è stato ritenuto rispettato
art. 42 d.P.R. 600/1973
invocato dalla ricorrente principale in tema di motivazione dell'avviso di accertamento
art. 43 d.P.R. 600/1973
richiamato dal contribuente nel motivo incidentale relativo al termine dilatorio
art. 9 d.P.R. 633/1973
norma sulla non imponibilità Iva per specifiche prestazioni; la Corte ribadisce che spetta al contribuente provare i relativi presupposti
art. 2969 c.c.
richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo per sostenere che la prova dei presupposti dell'esenzione grava su chi la invoca
Massime di principio
- In tema di IVA, chi pretende di beneficiare di un regime di non imponibilità o di esenzione deve provare in giudizio la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto che legittimano la deroga al regime ordinario.
- Il giudice di merito deve verificare espressamente la prova dei requisiti che fondano l'esenzione IVA; non è sufficiente annullare la pretesa per asserite carenze dell'atto se la questione decisiva è la mancanza di prova del contribuente.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consenta di comprendere chiaramente la pretesa fiscale e i presupposti su cui essa si fonda, anche a prescindere dalla materiale allegazione dei documenti richiamati, ove il contenuto essenziale della contestazione risulti intelligibile.
- Il termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso di accertamento va verificato in relazione al PVC effettivamente posto a base dell'atto impugnato; la sua invocazione è infondata quando l'avviso richiami un PVC diverso da quello assunto dal contribuente.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa dei fatti alle argomentazioni della sentenza impugnata: il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi e spiegare in modo specifico l'errore del giudice di merito.
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