Cassazione Penale, Sentenza n. 28590/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Toselli impugnava la conferma di condanna per incendio dello stabilimento balneare Duna. Contestava: 1) la valutazione della prova indiziaria e l'utilizzabilità del filmato registrato da Tatiana Rizzi (sostenendo che fosse incomprensibile e richiedesse perizia) e delle intercettazioni; 2) la qualificazione del fatto come incendio doloso anziché danneggiamento seguito da incendio (sosteneva assenza del dolo specifico dell'incendio, richiamandosi al lento sviluppo delle fiamme e all'assenza di prova dell'uso di liquido infiammabile); 3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il vizio nella dosimetria della pena, anche in ragione del percorso rieducativo in comunità terapeutica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Motivazione principale: i motivi erano in gran parte rivendicazioni di merito e generiche, non superavano il divieto di rivalutazione fattuale. La Corte ha ritenuto idoneo e comprensibile il filmato prodotto (ritenuto contenente una confessione sostanziale), coerenti e significativi gli elementi intercettativi che collegavano Toselli alle mandanti (Rizzi e D'Indio) e congrua la qualificazione del reato come incendio dato il tipo di struttura, l'uso indicato di liquido infiammabile e la pericolosità e propagazione delle fiamme. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che le ha negato in presenza di plurimi precedenti, violazione di misura cautelare e assenza di segni di resipiscenza; la pena è stata considerata congrua e prossima al minimo edittale.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen., comma 2
Richiamata dalla difesa in tema di utilizzabilità e valutazione delle prove registrate; la Corte ha ritenuto che il filmato fosse visionabile e comprensibile e che la valutazione delle prove rientri nel sindacato di merito non consentito in Cassazione quando non emergano vizi di diritto.
art. 424 cod. pen.
Citando la possibilità di derubricazione a danneggiamento seguito da incendio, la Corte ha però confermato la qualificazione come incendio doloso sulla base della natura del bene, dell'uso di liquido infiammabile e della pericolosità e propagazione delle fiamme, ritenendo sufficiente il giudizio ex ante sull'idoneità della condotta a causare un incendio.
art. 133 cod. pen.
Riferita alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha affermato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato la negazione delle attenuanti considerando precedenti, violazione della misura cautelare e mancanza di segni di ravvedimento, decisione sottratta a sindacato di legittimità se congrua.
art. 139 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e al sindacato sulla dosimetria; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito non fosse manifestamente illogica.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che la loro concessione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel caso esaminato, tale apprezzamento è stato motivato e non censurabile in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per prevedere le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto la condanna e la sanzione di euro 3.000.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000 (giurisprudenza)
Richiamata relativamente al criterio per escludere la colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità; qui non risultavano elementi per escludere la colpa.
Massime di principio
- La Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a chiedere una rivalutazione del merito o della valutazione probatoria operata dai giudici di merito se non sono indicate precise violazioni di diritto: doglianze generiche o solo valutative sono inammissibili.
- Filmati o registrazioni forniti da parte possono essere utilizzati come prova se il giudice li ritiene visibili e identificativi; la loro utilizzabilità non richiede automaticamente una perizia, salvo specifiche contestazioni tecniche che incidano sull'attendibilità del supporto.
- Per derubricare un incendio a reato meno grave occorre dimostrare in modo convincente l'assenza dell'intenzione di cagionare un incendio e l'assenza di pericolosità ex ante della condotta; la natura del bene, l'uso di liquidi infiammabili e il potenziale di propagazione rafforzano la qualificazione come incendio doloso.
- Le circostanze attenuanti generiche sono valutate discrezionalmente dal giudice di merito e la loro mancata concessione non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua e si fonda su elementi quali precedenti, violazione di misure cautelari e mancanza di segni di ravvedimento.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo che non emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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