Cassazione Civile, Ordinanza n. 33549/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno 2007, con recupero di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, determinati mediante applicazione dello studio di settore TK10U relativo a studi medici specialistici e poliambulatori. Il contribuente aveva contestato l'accertamento davanti ai giudici tributari, sostenendo, in sostanza, che l'atto fosse carente di motivazione e che l'Ufficio avesse illegittimamente disatteso le giustificazioni fornite nel contraddittorio preventivo. In cassazione ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 62-bis d.l. n. 331/1992, 39 e 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 l. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto motivato l'avviso nonostante il mancato recepimento delle difese del contribuente; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omessa/insufficiente motivazione, per non avere la CTR esaminato le ragioni giustificative addotte in sede di contraddittorio e per avere affermato erroneamente che non fossero stati offerti elementi idonei a superare la presunzione derivante dagli studi di settore. Successivamente, però, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016, producendo le quietanze di pagamento e la comunicazione inviata all'Agenzia; l'Avvocatura dello Stato ha aderito chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte, preso atto della domanda di definizione agevolata e delle successive informazioni/istanze delle parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che, per effetto dell'estinzione, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e che non trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 62-bis d.l. n. 331 del 1992
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione all'accertamento fondato sugli studi di settore; la Corte non entra nel merito della censura per intervenuta estinzione del giudizio.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente quale parametro della legittimità dell'accertamento; non vi è decisione sul punto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
invocato per la dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; il motivo non viene esaminato nel merito.
art. 7 l. n. 212 del 2000
richiamato a sostegno della censura di difetto di motivazione dell'atto impositivo; nessuna statuizione di merito per estinzione del giudizio.
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in tema di studi di settore; la Corte non decide sul motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come norma del vizio motivazionale dedotto in cassazione; il controllo sul punto è superato dall'estinzione.
art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016
base normativa della definizione agevolata alla quale il ricorrente ha aderito e che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte applica questa disposizione per affermare che, in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione poiché la declaratoria di estinzione del giudizio impedisce l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte impugnante non vittoriosa.
Massime di principio
- Quando, in pendenza del giudizio di legittimità, il contribuente aderisce a una definizione agevolata che estingue la pretesa erariale e documenta il pagamento degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite impedisce alla Corte di esaminare i motivi di ricorso nel merito, assorbendo censure relative alla motivazione dell'avviso, alla prova degli scostamenti e alla ripartizione dell'onere probatorio.
- In caso di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato dalla parte impugnante non vittoriosa.
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