Ordinanza n. 2299/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Lazio, Sezione IV-ter, che aveva respinto il ricorso contro la parte del bando di concorso relativa al profilo professionale oggetto di selezione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Federazione ha appellato la sentenza del TAR Lazio chiedendone la riforma e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia. Le censure, pur ritenute meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito, riguardano in particolare la corrispondenza tra il profilo professionale oggetto del concorso e quello per il quale le disposizioni pertinenti richiedono l'iscrizione all'Albo dei Chimici. L'appellante ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità della disciplina concorsuale nella parte contestata e ha invocato la tutela cautelare dell'interesse collettivo rappresentato dalla Federazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Pur riconoscendo che le censure necessitano di adeguato approfondimento in sede di merito, ha escluso la sussistenza del periculum in mora: la parte del bando impugnata non incide sull'interesse collettivo della Federazione con caratteristiche di gravità e irreparabilità tali da giustificare la sospensione cautelare. La valutazione cautelare si è quindi arrestata alla mancanza del requisito del periculum, senza definire nel merito la questione della corrispondenza tra il profilo concorsuale e l'attività riservata agli iscritti all'Albo dei Chimici. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità dei temi sollevati.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la decisione sulla sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, anche quando le censure appaiano meritevoli di approfondimento nel merito, la sospensione della sentenza impugnata deve essere negata se non è dimostrato un periculum in mora caratterizzato da gravità e irreparabilità.
- La tutela cautelare richiesta da un ente esponenziale presuppone la dimostrazione che l'atto impugnato incida sull'interesse collettivo rappresentato con conseguenze gravi e irreparabili; la mera rilevanza della questione giuridica non è sufficiente.
- La complessità o novità delle questioni controverse può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare, anche in caso di reiezione dell'istanza.
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