Cassazione Civile, Ordinanza n. 34603/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per il periodo d'imposta 2014, fondato su accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, contestando al contribuente uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto per complessivi euro 101.080,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto e sia il giudice di primo grado sia quello d'appello avevano accolto il ricorso, ritenendo giustificato lo scostamento in ragione di un bonifico di euro 90.000,00 ricevuto dalla madre in data 10 febbraio 2014, qualificato come disponibilità non reddituale idonea a spiegare la capacità di spesa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente non avesse fornito prova sufficiente dell'esistenza di risorse non reddituali e che non bastasse la mera disponibilità di somme provenienti dal genitore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre all'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. Ha però ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano considerato adeguatamente documentata la provenienza familiare della somma e la sua idoneità a giustificare lo scostamento accertato. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nell'accertamento sintetico delle persone fisiche l'Ufficio può fondarsi sugli indici di capacità contributiva; spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
art. 2697 c.c.
È richiamato per ribadire che l'onere di provare la disponibilità di risorse non reddituali grava sul contribuente che intenda contrastare la presunzione di maggiore reddito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva; non deve fornire ulteriori prove del reddito effettivo.
- Il contribuente può superare la presunzione di maggior reddito solo provando l'esistenza, l'entità e la durata di risorse non reddituali idonee a sostenere le spese contestate.
- La prova contraria del contribuente non richiede necessariamente la dimostrazione analitica dell'esatto impiego di ogni singola somma, ma deve comunque documentare che quelle risorse siano state o potessero essere utilizzate per la spesa contestata.
- La valutazione del giudice di merito sulla idoneità di una donazione o di un trasferimento inframiliare a giustificare lo scostamento redditometrico, se sorretta da adeguata motivazione, non è sindacabile in cassazione come rivalutazione del fatto.
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