Cassazione Penale, Sentenza n. 19074/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censura tre profili: 1) Erronea interpretazione dell'inciso "senza giustificato motivo" previsto dall'art. 4 della L. 18/04/1975 n.110: la corte di merito avrebbe ritenuto che la giustificazione debba essere fornita nell'immediatezza alle forze di polizia e non possa essere allegata successivamente in giudizio (nel caso, la giustificazione sarebbe che le forbici erano uno strumento di lavoro). 2) Mancato riconoscimento della fattispecie lieve (art. 4, comma 3, L. 110/1975): si sostiene che le forbici non furono usate per un'aggressione, che sono di dimensioni medie e i precedenti dell'imputato non riguardano armi, elementi che giustificherebbero l'applicazione dell'ipotesi lieve. 3) Negato riconoscimento delle attenuanti generiche per il comportamento processuale, in particolare per il consenso all'acquisizione di atti d'indagine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la corretta applicazione dei principi di diritto da parte del giudice del merito: l'onere di allegazione del "giustificato motivo" compete all'imputato ed è qualificato come allegazione immediata, non superabile dall'allegazione in sede processuale; la valutazione sulla non applicabilità della fattispecie lieve è logicamente motivata sulla base del contesto aggressivo e della pericolosità potenziale dell'oggetto; il diniego delle attenuanti generiche è congruamente fondato sulla gravità del fatto e sulla personalità del colpevole. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena riportata in motivazione: 6 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
L'inciso "senza giustificato motivo" è elemento costitutivo della fattispecie: il "giustificato motivo" rilevante deve essere allegato nell'immediatezza e non può essere dedotto a posteriori in giudizio, perché la sua verifica è possibile solo subito dalle forze di polizia
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3
La valutazione dell'ipotesi lieve si fonda sulla condotta complessiva e sul contesto; non è determinata unicamente dalle dimensioni dell'oggetto, ma il contesto aggressivo può escludere l'applicazione della fattispecie lieve
Codice penale, art. 133, commi 1 e 2
Le attenuanti generiche si valutano sulla base della gravità del fatto e della personalità dell'agente; il comportamento processuale può concorrere ma non prevale se il giudice ritiene predominante la gravità complessiva
Codice di procedura penale, art. 173 disposizioni attuative
Limita la formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione entro i margini previsti, qui rispettati dall'esposizione dei motivi
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato
Esempi di altre fattispecie normative con "senza giustificato motivo" (art. 707 c.p., art. 731 c.p., art. 14, comma 5-ter D.Lgs. 25/07/1998 n.286)
Il legislatore utilizza l'espressione "senza giustificato motivo" in varie fattispecie per introdurre un elemento costitutivo che richiede immediata allegazione/verifica
Corte Costituzionale, ordinanza n. 302/2004
Richiamata per il principio che l'inserimento di un elemento qualificante nella fattispecie non viola il principio di determinatezza della norma penale
Massime di principio
- L'onere di allegazione del "giustificato motivo" in fattispecie come il porto di strumenti atti ad offendere deve essere assolto immediatamente all'atto del controllo dalle forze di polizia; dichiarazioni rese solo in giudizio difficilmente possono sostituire tale obbligo
- La valutazione dell'applicabilità della circostanza attenuante della "tenuità del fatto" (fatto lieve) si conduce sul comportamento complessivo e sul contesto: anche strumenti di modesta dimensione possono escludere la tenuità se il contesto è aggressivo o la disponibilità dell'oggetto aumenta il pericolo
- Le attenuanti generiche per il comportamento processuale hanno valore relativo: il consenso a specifici atti d'indagine o altre buone condotte processuali possono essere considerati, ma non sono decisivi se il giudice ritiene prevalente la gravità del fatto e gli elementi negativi della personalità
- Se in giudizio emergono versioni alternative (ad es. differente identificazione dell'oggetto o giustificazioni offerte da terzi), ciò non sostituisce l'allegazione immediata del giustificato motivo e può indebolire la posizione dell'imputato
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare e segnalare subito alle forze dell'ordine ogni motivo giustificativo (es. esigenza di lavoro, autorizzazioni, stato di necessità) per consentire la verifica immediata e preservare la rilevanza probatoria
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