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Sentenza

Sentenza n. 8693/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento A) quanto al ricorso n. 13521 del 2024, - della Determinazione Dirigenziale Roma Capitale – “Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia Privata - U.O. Condono Edilizio – E.Q. Responsabile del Servizio Amministrativo Procedure Condono Edilizio – Servizio Amministrativo Procedure Condono Edilizio – Ufficio Reiezioni– Antiabusivismo Edilizio” repertorio n. QI/2225/2024 del 30 settembre 2024 (protocollo n. QI/189980/2024 del 30 settembre 2024) notificata il 3 ottobre 2024, recante “OGGETTO: Reiezione istanza di Condono prot. 0/525670 sot.0 del 23.06.2004 - abuso in Via Castelguidone, 34 -00159 – Roma – Municipio IV”; - della “Relazione di Valutazione delle osservazioni prot. QI92057 del 23.05.2023” richiamata ma non allegata al provvedimento né rilasciata alla ricorrente neppure a seguito di istanza di accesso presentata in data 30 ottobre 2024; - di ogni ulteriore atto o provvedimento – comunque denominato ed ancorché non cognito – che, a qualsiasi titolo, risulti essere presupposto, connesso e/o conseguente alla gravata determina dirigenziale, per quanto d’interesse e ragione di parte ricorrente; B) quanto al ricorso n. 13540 del 2024, - della Determinazione Dirigenziale Roma Capitale – “Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia Privata - U.O. Condono Edilizio – E.Q. Responsabile del Servizio Amministrativo Procedure Condono Edilizio – Servizio Amministrativo Procedure Condono Edilizio – Ufficio Reiezioni– Antiabusivismo Edilizio” repertorio n. QI/2235/2024 del 1° ottobre 2024 (protocollo n. QI/191118/2024 1° ottobre 2024) notificata il 7 ottobre 2024, recante “OGGETTO: Reiezione istanza di Condono prot. 0/525669 sot.0 del 23.06.2004 - abuso in Via Castelguidone, 34 -00159 – Roma – Municipio IV”; - della “relazione di Valutazione delle osservazioni prot. QI/92021 del 23.05.2023” richiamata ma non allegata al provvedimento né rilasciata alla società ricorrente neppure a seguito di istanza di accesso presentata in data 30 ottobre 2024; - di ogni ulteriore atto o provvedimento – comunque denominato ed ancorché non cognito – che, a qualsiasi titolo, risulti essere presupposto, connesso e/o conseguente alla gravata determina dirigenziale, per quanto d’interesse e ragione di parte ricorrente; C) quanto al ricorso n. 5263 del 2025, - della Determinazione Dirigenziale Roma Capitale – “Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia Privata - U.O. Condono Edilizio – E.Q. Responsabile del Servizio Amministrativo Procedure Condono Edilizio – Servizio Amministrativo Procedure Condono Edilizio – Ufficio Reiezioni– Antiabusivismo Edilizio” repertorio n. QI/448/2025 del 12 febbraio 2025 (protocollo n. QI/30771/2025 del 12 febbraio 2025) notificata via pec il 25 febbraio 2025, recante “OGGETTO: Reiezione istanza di condono prot. 0/548853 sot.0 del 09.12.2004 - abuso in Via Castelguidone, 34 Municipio IV”; - nonché, ove occorrer possa, della “relazione di Valutazione delle Osservazioni prot. QI/92023 del 23.05.2023” richiamata ma non allegata al provvedimento né rilasciata alla società ricorrente a seguito di istanza di accesso presentata in data 20 marzo 2024; - di ogni ulteriore atto o provvedimento – comunque denominato ed ancorché non cognito – che, a qualsiasi titolo, risulti essere presupposto, connesso e/o conseguente alla gravata determina dirigenziale, per quanto d’interesse e ragione di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202413521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: tre dinieghi di condono edilizio relativi a due manufatti a destinazione industriale-artigianale e ufficio e a una tettoia aperta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente condono)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato tre provvedimenti di Roma Capitale con cui erano state respinte domande di condono edilizio relative, rispettivamente, a due corpi di fabbrica e a una tettoia realizzata su un'area di proprietà ferroviaria. Quanto ai due manufatti, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 9-bis d.P.R. 380/2001, 29 l. 1150/1942 e 32, comma 25, d.l. 269/2003, nonché degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, unitamente a difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, difetto di motivazione e illogicità manifesta. La società sosteneva che i manufatti fossero preesistenti, almeno dal 1942 o dal 1958, e fossero stati realizzati da un'amministrazione statale ferroviaria in un'epoca nella quale non sarebbe stato necessario un titolo edilizio comunale, essendo applicabile il regime previsto dall'art. 29 l. 1150/1942. Invocava inoltre l'art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001 e la disciplina relativa agli immobili ferroviari, sostenendo che il condono dovesse riguardare soltanto il successivo cambio di destinazione d'uso. Con un secondo motivo deduceva che i limiti volumetrici dell'art. 32, comma 25, d.l. 269/2003 non fossero applicabili alle nuove costruzioni non residenziali, richiamando una circolare ministeriale del 2005. Quanto alla tettoia, la ricorrente deduceva violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), e lett. e) e h), l.r. Lazio 12/2004, degli artt. 3, comma 1, lett. b) ed E6), d.P.R. 380/2001 e dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che l'opera fosse una pertinenza aperta su tutti i lati, priva di autonoma rilevanza volumetrica e riconducibile a un intervento non valutabile in termini di superficie o volume. In via preliminare, la ricorrente contestava anche la tardività delle memorie di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Ferservizi S.p.A. e la mancata ostensione delle relazioni di valutazione delle osservazioni richiamate nei dinieghi.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha respinto l'eccezione di tardività delle memorie di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Ferservizi S.p.A., ritenendo tempestivo il deposito effettuato il 2 gennaio alle ore 18:48, computato come deposito del 3 gennaio e comunque collocato entro i 30 giorni liberi anteriori all'udienza. Ha invece dichiarato il difetto di legittimazione processuale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Ferservizi S.p.A., qualificandole come cointeressate e non controinteressate: non essendo legittimate a intervenire dopo la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti pregiudizievoli, e non avendo spiegato un intervento processuale tipico, non potevano permanere nel giudizio. Ha respinto il difetto di legittimazione passiva di Risorse per Roma S.p.A., poiché la società aveva svolto attività istruttoria nei procedimenti di condono ed era quindi parte sostanziale. Nel merito, ha accolto i ricorsi per difetto di motivazione. Roma Capitale, a fronte delle articolate osservazioni presentate dopo i preavvisi di rigetto, si era limitata ad affermare che esse non fossero sufficienti a superare i motivi ostativi, sostenendo l'assenza di documentazione sulla preesistenza delle opere senza spiegare adeguatamente perché la peculiare disciplina invocata dalla ricorrente, relativa agli immobili realizzati da amministrazioni statali e alla prova dello stato legittimo, non fosse applicabile. Il giudice non ha quindi definito nel merito la condonabilità dei manufatti, l'applicabilità dei limiti volumetrici o la qualificazione della tettoia, ma ha annullato i tre dinieghi, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, da adottare nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza e senza predeterminarne il contenuto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 1, c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi per esigenze di economia processuale e coerenza della tutela giurisdizionale.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Rilevante per il computo del termine di deposito delle memorie anteriori all'udienza; il deposito contestato è stato ritenuto tempestivo.

  • art. 4, comma 4, norme di attuazione del c.p.a., allegato 2 al d.lgs. 104/2010

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il deposito telematico oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile dovesse considerarsi effettuato il giorno successivo; l'eccezione è stata comunque ritenuta infondata.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi.

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la dimostrabilità dello stato legittimo mediante documentazione alternativa quando non era obbligatorio acquisire un titolo edilizio o esiste un principio di prova di un titolo non reperibile; il TAR ha ritenuto non adeguatamente motivato il mancato esame della relativa disciplina.

  • art. 29 l. 1150/1942

    Invocato per il regime applicabile alle opere realizzate da amministrazioni statali, il cui accertamento di conformità sarebbe spettato al Ministero dei lavori pubblici anziché al Comune; il mancato esame adeguatamente motivato di tale disciplina ha contribuito all'annullamento.

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Costituiva la base normativa dei dinieghi relativi ai due manufatti, in relazione ai limiti di condonabilità delle opere abusive; la sentenza non decide definitivamente sull'applicabilità concreta dei limiti, ma rileva l'insufficiente motivazione sul complesso delle osservazioni della ricorrente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di confrontarsi effettivamente con le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto; il mero richiamo alla loro insufficienza, senza adeguata confutazione delle questioni prospettate, è stato ritenuto insufficiente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede una motivazione adeguata e comprensibile, soprattutto quando il provvedimento disattende articolate osservazioni difensive e questioni interpretative rilevanti.

  • art. 2, comma 1, l.r. Lazio 12/2004

    Costituiva la base normativa del diniego relativo alla tettoia; il TAR ha annullato il provvedimento per difetto di motivazione senza stabilire in via definitiva se l'opera fosse condonabile.

  • sentenza Cons. Stato, Ad. plen., n. 15 del 29 ottobre 2024

    Richiamata per il principio secondo cui i cointeressati decaduti dall'impugnazione di provvedimenti pregiudizievoli non sono legittimati a spiegare intervento litisconsortile o adesivo-dipendente.

Massime di principio

  • Quando il privato, in risposta al preavviso di rigetto, prospetta circostanze fattuali e questioni giuridiche specifiche potenzialmente decisive per l'esito del procedimento, l'amministrazione deve esaminarle e confutarle con una motivazione effettiva; il mero richiamo alla loro insufficienza non soddisfa l'obbligo motivazionale.
  • Il diniego di condono edilizio è illegittimo per difetto di motivazione se l'amministrazione afferma genericamente l'assenza di prova della preesistenza dell'opera senza spiegare perché non siano applicabili le regole speciali invocate dal richiedente sulla realizzazione dell'immobile in epoca anteriore all'obbligo del titolo edilizio o da parte di un'amministrazione statale.
  • L'annullamento di un diniego di condono per insufficienza motivazionale non comporta il riconoscimento della condonabilità dell'opera: l'amministrazione conserva il potere di riesaminare la domanda e adottare un nuovo provvedimento, anche di contenuto non predeterminato, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza.
  • I soggetti che, rispetto a un provvedimento amministrativo, sono cointeressati e non controinteressati non possono permanere nel processo quali parti processuali in assenza di un intervento ammissibile; in particolare, il cointeressato decaduto dall'impugnazione non è legittimato a spiegare intervento litisconsortile o adesivo-dipendente.
  • Una società che abbia svolto attività istruttoria procedimentale rilevante nella formazione del provvedimento impugnato può essere considerata parte sostanziale del rapporto processuale, anche se non è titolare del potere amministrativo finale, e non può essere estromessa per difetto di legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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