Cassazione Penale, Sentenza n. 16409/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva riconosciuti colpevoli di bancarotta: Mattiotto deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che alcune condotte imputate (omesso versamento imposte e contratti di leasing) sarebbero state poste in essere prima della sua nomina ad amministratore e contesta l'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, chiedendo chiarimenti sul danno subito dai creditori; Costa contesta la mancata considerazione, da parte della Corte, del dolo specifico richiesto per la bancarotta per distrazione e del conseguente danno ai creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendo che i motivi proposti siano diretti a una riconsiderazione di merito delle risultanze processuali e non siano dunque idonei al sindacato di legittimità. La Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui: l'omesso versamento di imposte e contributi aveva determinato il dissesto societario; l'acquisizione con leasing di due autovetture di lusso non strumentali costituiva dissipazione delle risorse societarie; la sottrazione o mancata consegna dei libri contabili era funzionale a ostacolare la ricostruzione patrimoniale e quindi integrava la bancarotta documentale con dolo specifico. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402 (Dessinnone)
Principio secondo cui la Corte di cassazione è limitata al sindacato di legittimità e non può riesaminare il merito dei fatti; è valida la verifica soltanto della presenza di un apparato argomentativo logico nella decisione di merito.
Sez. 3, n. 11064 del 01/12/2021 (Mascia)
Conferma che l'omesso versamento di imposte e contributi può integrare la fattispecie di bancarotta impropria e concorrere con il delitto tributario nella causazione del dissesto.
Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020 (Cimoli)
Chiarisce la distinzione tra distrazione e dissipazione in tema di bancarotta: la distrazione consiste nel distacco di beni dal patrimonio sociale con destinazione diversa dalla garanzia dei creditori; la dissipazione si concretizza nell'impiego distorto di beni rispetto alla loro funzione di garanzia.
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)
Indica che la dissipazione comporta il dolo generico della consapevole diminuzione del patrimonio sociale, distinto dal dolo specifico richiesto per altre forme di bancarotta.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: in sede di ricorso è necessario contestare questioni di diritto o vizi di motivazione riferibili ai criteri logico-giuridici, non proporre una diversa valutazione delle prove.
- La mancata tenuta o la non consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore può integrare la bancarotta documentale con dolo specifico quando sia funzionale a ostacolare la ricostruzione patrimoniale e a favorire gli amministratori a danno dei creditori.
- L'acquisto o l'utilizzo di beni non strumentali e sproporzionati rispetto alle esigenze aziendali può costituire dissipazione, rilevante penalmente anche se i beni vengono successivamente restituiti.
- L'omesso versamento di imposte e contributi è idoneo a determinare il dissesto aziendale e può concorrere nella configurazione di bancarotta impropria.
- Per ottenere l'esclusione di responsabilità per atti anteriori alla carica, il fatto deve essere dedotto tempestivamente nei gradi di merito; deduzioni in cassazione che instaurano un riesame di merito sono inammissibili.
- Per la configurazione della bancarotta per distrazione o documentale con dolo specifico occorre indicare e dimostrare il collegamento causale tra le condotte dell'amministratore e il pregiudizio effettivo dei creditori.
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