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Sentenza

Sentenza n. 478/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Pineto - Area Tecnica - Settore Urbanistica - Assetto del Territorio – Attività Produttive - Ufficio S.U.A.P. prot. di partenza n. 004405 del 23.02.2023, notificato a mezzo PEC in data 23.02.2023, unitamente a nota S.U.A.P. prot. n. REP_PROV__TE/TE-SUPRO/0011930 del 23.02.2023, con cui è stato espresso e comunicato il provvedimento definitivo a chiusura del procedimento S.U.A.P. n. 90021640678-04072022-1743, consistente nel diniego al rilascio del permesso di costruire richiesto in data 22.07.2022 con domanda prot. n. 15505, avente ad oggetto la realizzazione delle opere temporanee ed amovibili ivi dettagliate, relative all’utilizzo di un terreno con destinazione d’uso agricola, posto a disposizione della ricorrente associazione dal soggetto a ciò legittimato, per la sosta temporanea di camper-autocaravan appartenenti agli associati, ai sensi dell’art. 71, 1° comma, del D. Lgs. 03.07.2017 n. 117, in combinato disposto con l’art. 2, 1° comma, lettera “E” del D.M. 02.04.1968 n. 1444 e con gli artt. 8 e 14 della L.R. Abruzzo 23.10.2003 n. 16; - della nota del Comune di Pineto - Ufficio S.U.A.P. prot. n. REP_PROV_-TE/TE-SUPRO/0060684 del 11.10.2022, avente ad oggetto la “Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di permesso di costruire presentata in data 22.07.2022 con prot. n. 15505/2022, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90” (al quale l’odierna ricorrente ha dato riscontro con nota di osservazioni inviata in data 20.10.2022 – prot. SUAP n. REP_PROV_TE/TE-SUPRO/0062840); - della nota del Comune di Pineto - Ufficio S.U.A.P. prot. n. 0020064 del 12.09.2022, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla presentazione della richiesta del Permesso di Costruire di cui sopra, con contestuale comunicazione del nominativo del responsabile; - di ogni altro atto e/o documento, propedeutico, connesso e/o conseguenziale al provvedimento di diniego oggetto della presente impugnazione.

Giustizia amministrativa202300124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di costruire per opere temporanee e amovibili destinate alla sosta temporanea di camper su terreno agricolo, nonché gli atti procedimentali connessi

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ricorrente aveva impugnato il provvedimento conclusivo del procedimento SUAP con cui il Comune aveva negato il permesso di costruire richiesto per la realizzazione di opere temporanee e amovibili, relative all'utilizzo di un terreno agricolo per la sosta temporanea di camper-autocaravan appartenenti agli associati. Erano stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento e ogni atto connesso o conseguenziale. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia agli atti.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore della ricorrente munito dei necessari poteri, notificata alla controparte e depositata in giudizio. Poiché il Comune costituito non si è opposto alla rinuncia, ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a. In ragione della peculiarità della vicenda, ha compensato integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante estinzione.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia è stata ritenuta efficace perché proveniente dal difensore munito del relativo potere, notificata alla controparte e non opposta dalla parte costituita.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato insieme alle disposizioni sull'estinzione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Indicato quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi, senza che il giudice ne abbia esaminato la legittimità.

  • art. 71, comma 1, d.lgs. 117/2017

    Indicato nel contenuto della domanda edilizia, senza essere oggetto di esame nel merito.

  • art. 2, comma 1, lett. E), d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    Richiamato nel contenuto della domanda edilizia, senza essere oggetto di esame nel merito.

  • artt. 8 e 14 l.r. Abruzzo 23 ottobre 2003, n. 16

    Richiamati nel contenuto della domanda edilizia, senza essere oggetto di esame nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del ricorso determina l'estinzione del giudizio quando è resa dal difensore munito di apposito potere, è notificata alle altre parti e la parte costituita non vi si oppone nei termini previsti dall'art. 84 c.p.a.
  • In presenza di una rinuncia efficace e non opposta, il giudice non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo e definisce il giudizio per estinzione.
  • La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione integrale delle spese e degli onorari di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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