Cassazione Civile, Ordinanza n. 22621/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione della pensione di anzianità di un iscritto alla Cassa professionale, con decorrenza dal 1° giugno 2005, e l'applicazione del c.d. coefficiente di neutralizzazione introdotto dalla Cassa nelle delibere del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003, poi recepite nel regolamento in vigore dal 1° gennaio 2004. I giudici di merito avevano ritenuto che, trattandosi di trattamento maturato prima del 1° gennaio 2007, dovesse trovare applicazione il principio del pro rata nella formulazione originaria dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, escludendo quindi la disciplina peggiorativa introdotta dagli atti della Cassa, compreso il coefficiente di neutralizzazione. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente esteso il principio del pro rata anche al coefficiente di neutralizzazione, che invece sarebbe legittimamente applicabile e non contrastante con la norma invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa. Ha ritenuto fondato il motivo sulla base dell'orientamento ormai consolidato secondo cui, nelle pensioni di anzianità dei ragionieri e periti commerciali, il coefficiente di neutralizzazione applicato all'anzianità maturata dopo la delibera del 7 giugno 2003 non viola il principio del pro rata di cui all'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, perché non introduce prelievi forzosi, massimali o ablazioni di diritti quesiti, ma costituisce una misura di graduazione della prestazione con finalità dissuasiva e di equilibrio finanziario, lasciando all'assicurato la scelta se accedere alla pensione continuando anche l'attività professionale. Per tale ragione la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come vizio denunciato, ossia violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva di deposito dell'ordinanza.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
nella formulazione originaria, il principio del pro rata non impedisce l'applicazione del coefficiente di neutralizzazione alle pensioni di anzianità dei professionisti interessati; il coefficiente non è considerato misura lesiva di diritti quesiti ma strumento di graduazione della prestazione.
l. n. 335/1995, art. 3, comma 12
parametro normativo centrale per valutare la legittimità delle modifiche peggiorative alle prestazioni pensionistiche degli enti privatizzati.
d.lgs. n. 509/1994
qualifica la Cassa come ente previdenziale privatizzato, rilevante per l'applicazione della disciplina sul pro rata.
l. n. 296/2006, art. 1, comma 763
menzionato come discrimine temporale rispetto alla formulazione precedente dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per escludere la sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nelle pensioni di anzianità gestite da enti previdenziali privatizzati, il principio del pro rata non impedisce ogni intervento regolamentare peggiorativo, ma solo quelle modifiche che incidano in modo ablativo su diritti già maturati o che impongano prelievi forzosi o massimali non coerenti con il sistema originario.
- Il c.d. coefficiente di neutralizzazione, se funzionale a graduare la prestazione pensionistica in relazione all'età e alla prosecuzione dell'attività professionale, può essere considerato legittimo perché non elimina il diritto a pensione ma ne modula l'entità in modo dissuasivo e finalizzato all'equilibrio finanziario.
- Quando la giurisprudenza di legittimità abbia consolidato un determinato significato dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, il giudice di merito che se ne discosti incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
- In sede di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., la censura di violazione di legge è fondata se la sentenza impugnata applica al caso concreto un principio normativo diverso da quello ormai affermato in modo stabile dalla Corte di cassazione.
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