Cassazione Penale, Ordinanza n. 05489/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale di Marsala che, in sede esecutiva, aveva dichiarato radicalmente inammissibile la richiesta di continuazione tra reati definiti con sentenze di patteggiamento. La censura investiva la correttezza della decisione del giudice dell'esecuzione, ma, secondo la Cassazione, reiterava una questione di diritto già correttamente risolta: la richiesta era stata proposta senza rispettare lo schema procedimentale previsto per la continuazione in esecuzione tra patteggiamenti, e quindi senza le necessarie formalità relative al consenso o dissenso del pubblico ministero sulla pena determinata nei limiti dell'art. 444 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice a quo si fosse attenuto al principio per cui, in sede di esecuzione, è radicalmente inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento presentata senza l'osservanza dell'art. 188 disp. att. c.p.p. e delle modalità ivi previste. Ha quindi qualificato i motivi di ricorso come manifestamente infondati, perché meramente reiterativi di una questione già correttamente impostata e risolta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 188 disp. att. c.p.p.
schema procedimentale delineato dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
La richiesta di continuazione in sede esecutiva tra reati definiti con patteggiamento deve essere proposta seguendo in modo rigoroso la procedura prevista, senza alternative.
art. 444 c.p.p.
pena determinata nei limiti indicati dall’art. 444 cod. proc. pen.
Il pubblico ministero deve essere posto in condizione di esprimere formale consenso o dissenso su una pena determinata entro i limiti del patteggiamento, ferma la valutazione di congruità del giudice.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, la richiesta di continuazione tra reati già definiti con sentenze di patteggiamento è radicalmente inammissibile se proposta senza osservare lo specifico procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p.
- Le modalità di proposizione della richiesta di continuazione tra patteggiamenti sono tassative e non ammettono forme alternative o semplificate.
- Nel procedimento relativo alla continuazione in esecuzione su reati oggetto di patteggiamento, il pubblico ministero deve poter esprimere un consenso o dissenso formale su una pena determinata nei limiti dell'art. 444 c.p.p., restando fermo il controllo giudiziale di congruità.
- Il ricorso che si limiti a riproporre censure contro una corretta applicazione di un principio di diritto consolidato è manifestamente infondato e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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